LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO IV
Norme finali
Art. 16
Sanzioni
1. La Provincia e' competente ad irrogare ed introitare le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 334
del 1999.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 27 - Sanzioni
1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui
all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui
all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro
i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui
all'articolo 6, comma 5, e' punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che
non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza
o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita'
competente o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24,
comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti
che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano
rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure
integrative indicate dall'autorita' competente, l'autorita' preposta
al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure,
dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in
caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata
ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo
necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate
e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore,
anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle
prescrizioni indicate l'autorita' preposta al controllo ordina la
chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto
di una parte di esso.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che
non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 7, comma 2, e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 10, il
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o il documento di cui
all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi.
7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 5,
comma 3, all'articolo 11, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo
14, comma 5, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da Lire trenta milioni a Lire centottanta milioni.
8. Alla violazione di cui all'articolo 22, comma 3, si applica la
pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.".