LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 12
Adeguamento dei Piani territoriali
di coordinamento provinciale (PTCP)
e dei piani urbanistici generali per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla
prossimita' di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo
i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti
all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento
provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.
L'adeguamento dei piani e' compiuto secondo i criteri di cui al
decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis
dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare
un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno
mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano
urbanistico generale, qualora le aree non risultino gia' individuate
dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Qualora, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare
le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalita'
di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale).
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2
e 3, sono adottati in conformita' ai criteri di cui al decreto
ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di
danno puo' essere richiesto apposito parere al Comitato tecnico di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o,
fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo n. 334 del 1999.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. A-3 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. A-3 - Pianificazione degli interventi per la sicurezza del
territorio
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
accertano la compatibilita' degli interventi programmati con la
sicurezza idraulica del territorio e la loro conformita' ai piani e
programmi della protezione civile.
2. L'Amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di
pianificazione, acquisisce dai soggetti preposti alla cura degli
interessi pubblici di cui al comma 1 i dati e le informazioni in loro
possesso necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le
valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione
prospettate dal documento preliminare.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
subordinano, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla
realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso
delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.
4. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 3
possono essere promossi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15,
con la partecipazione dei soggetti titolari, delle funzioni pubbliche
coinvolte.".
2) Il testo dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 14 - Controllo dell'urbanizzazione
omissis
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di
quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove
necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in
base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il
termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la
concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme
ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al
comma 2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui
all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello
stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri
generali.
omissis".
3) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 concerne Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.
4) Il testo dell'art. A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' inserito dall'articolo 18 della legge
Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose.
Comma 4
5) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 16 - Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.".
Comma 5
6) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' citato alla nota 3 al
presente articolo.
7) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo
4:
"Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni
della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il
termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le
sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la
limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il
decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria
all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il
Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati
i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla
osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora
l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per
quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di
costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo
di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,
esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di
sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione
e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene
eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono
trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla
Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonche', per l'applicazione della
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente
decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.".