REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

              CAPO III                                                          
        Norme di pianificazione e di salvaguardia                               
          Art. 12                                                               
Adeguamento dei Piani territoriali                                              
di coordinamento provinciale (PTCP)                                             
e dei piani urbanistici generali per le zone interessate                        
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante                                
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla                   
prossimita' di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo           
i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge                  
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e              
l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti           
all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento              
provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma                     
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.             
L'adeguamento dei piani e' compiuto secondo i criteri di cui al                 
decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in            
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone                
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in            
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis                       
dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.                              
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare            
un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.                      
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno           
mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano               
urbanistico generale, qualora le aree non risultino gia' individuate            
dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.                                         
4. Qualora, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente              
legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare            
le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante            
ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalita'           
di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3               
(Riforma del sistema regionale e locale).                                       
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2            
e 3, sono adottati in conformita' ai criteri di cui al decreto                  
ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di           
danno puo' essere richiesto apposito parere al Comitato tecnico di              
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o,            
fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del              
decreto legislativo n. 334 del 1999.                                            
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. A-3 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo           
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del            
territorio e' il seguente:                                                      
"Art. A-3 - Pianificazione degli interventi per la sicurezza del                
territorio                                                                      
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
accertano la compatibilita' degli interventi programmati con la                 
sicurezza idraulica del territorio e la loro conformita' ai piani e             
programmi della protezione civile.                                              
2. L'Amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di                
pianificazione, acquisisce dai soggetti preposti alla cura degli                
interessi pubblici di cui al comma 1 i dati e le informazioni in loro           
possesso necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le                
valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione            
prospettate dal documento preliminare.                                          
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
subordinano, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla             
realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso                
delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.             
4. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 3                 
possono essere promossi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15,             
con la partecipazione dei soggetti titolari, delle funzioni pubbliche           
coinvolte.".                                                                    
2) Il testo dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto             
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa           
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                   
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 14 - Controllo dell'urbanizzazione                                        
omissis                                                                         
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di              
quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove                  
necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento                  
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in           
base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del                 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il               
termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la               
concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,            
lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme           
ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al           
comma 2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui                 
all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello               
stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri               
generali.                                                                       
omissis".                                                                       
3) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 concerne Requisiti minimi di           
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per           
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente                      
rilevante.                                                                      
4) Il testo dell'art. A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24             
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e                
l'uso del territorio e' inserito dall'articolo 18 della legge                   
Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi             
con determinate sostanze pericolose.                                            
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 16 - Potere sostitutivo                                                   
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del              
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la                
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in            
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di            
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella                
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un             
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga              
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e               
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via                
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un                     
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie            
locali.                                                                         
Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di               
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.".                                                      
Comma 5                                                                         
6) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' citato alla nota 3 al               
presente articolo.                                                              
7) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo              
4:                                                                              
"Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza               
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni             
della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le             
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del                
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il             
provvedimento conclusivo.                                                       
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto             
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di                   
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il                
termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine                    
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le             
sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni                         
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.            
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni            
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le            
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di                
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la           
limitazione o il divieto di esercizio.                                          
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il               
decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria                 
all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il              
Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati            
i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla              
osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora                
l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per               
quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di                 
costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto                    
preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie                 
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori                   
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di                   
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo            
di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,               
esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere                
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di           
sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni.                 
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni            
tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,           
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione            
e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate           
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene                 
eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita'.                       
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono              
trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla           
Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonche', per l'applicazione della             
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco               
competente per territorio.                                                      
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un                 
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente           
decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli              
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni               
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di                    
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto                   
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a                      
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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