REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

              CAPO III                                                          
        Norme di pianificazione e di salvaguardia                               
          Art. 10                                                               
Piani di emergenza                                                              
1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 8 del                 
decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone un Piano di emergenza            
interno (PEI) con le finalita', i contenuti e le modalita' di cui               
all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999.                        
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda unita' sanitaria locale             
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni                  
interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal              
gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma           
2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nonche' delle conclusioni           
dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di                    
emergenza esterni per gli stabilimenti per cui il gestore e' tenuto a           
trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del                  
decreto legislativo n. 334 del 1999, al fine di limitare gli effetti            
dannosi derivanti da incidenti rilevanti.                                       
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'art. 9.               
2) Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 11 - Piano di emergenza interno                                           
1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni                        
dell'articolo 8 il gestore e' tenuto a predisporre, previa                      
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano             
di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti                
termini:                                                                        
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';                   
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del           
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla               
data di entrata in vigore del presente decreto;                                 
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla               
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.              
175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in                
vigore del presente decreto.                                                    
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le                       
informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo            
scopo di:                                                                       
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne            
gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le             
cose;                                                                           
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e                 
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;                            
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali                   
competenti;                                                                     
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo             
un incidente rilevante.                                                         
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato,                       
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore,              
previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad            
intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La               
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello                      
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e                
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di             
incidente rilevante.                                                            
4. Il gestore deve trasmettere al Prefetto e alla Provincia, entro              
gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per           
l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo            
la rispettiva competenza.                                                       
5. Il Ministro dell'Ambiente provvede, con regolamento da adottarsi             
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge del 23 agosto 1988, n.           
400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3,           
del personale che lavora nello stabilimento.".                                  
3) Il testo dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto             
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa           
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                   
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 2 del presente              
articolo.                                                                       
4) Il testo dell'art. 12, comma 2 del del decreto legislativo 17                
agosto 1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE             
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi              
con determinate sostanze pericolose e' il seguente:                             
"Art. 12 - Effetto domino                                                       
omissis                                                                         
5. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere            
al Prefetto e alla Provincia entro quattro mesi dall'individuazione             
del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli                
adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.".                             
5) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'art. 9.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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