LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10
Piani di emergenza
1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone un Piano di emergenza
interno (PEI) con le finalita', i contenuti e le modalita' di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni
interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal
gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nonche' delle conclusioni
dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di
emergenza esterni per gli stabilimenti per cui il gestore e' tenuto a
trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 334 del 1999, al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'art. 9.
2) Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 11 - Piano di emergenza interno
1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni
dell'articolo 8 il gestore e' tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano
di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti
termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le
informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo
scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne
gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le
cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali
competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo
un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore,
previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad
intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al Prefetto e alla Provincia, entro
gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per
l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo
la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'Ambiente provvede, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge del 23 agosto 1988, n.
400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3,
del personale che lavora nello stabilimento.".
3) Il testo dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 2 del presente
articolo.
4) Il testo dell'art. 12, comma 2 del del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 12 - Effetto domino
omissis
5. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere
al Prefetto e alla Provincia entro quattro mesi dall'individuazione
del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli
adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.".
5) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'art. 9.