LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresi'
sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA
comprende il nulla-osta di fattibilita' previsto dal decreto
legislativo n. 334 del 1999.
2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio
unitario delle funzioni, le modalita' per il coordinamento e raccordo
dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla
presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi).
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concerne Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
2) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e' citato alla nota
2 all'art. 1.
Comma 2
3) Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
concerne Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi antincendi.