LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 6
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone una scheda tecnica, da
inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei
pericoli e la valutazione della relativa probabilita' e gravita'. Con
direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di
presentazione e i criteri di valutazione.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 3 all'articolo
1.