REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

               CAPO II                                                          
        Norme sul procedimento amministrativo                                   
          Art. 6                                                                
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica                                     
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del            
decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone una scheda tecnica, da           
inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei             
pericoli e la valutazione della relativa probabilita' e gravita'. Con           
direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della                
presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di                        
presentazione e i criteri di valutazione.                                       
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto             
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa           
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                   
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 3 all'articolo              
1.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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