LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di
sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del
1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi
costituito da:
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo
9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;
b) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c) da un esperto in materia di ARPA;
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica designato dalla competente Direzione generale della
Regione;
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS)
designato dall'Istituto stesso.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' integrato da un rappresentante
del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl
territorialmente competenti, nonche' dal Comandante provinciale dei
Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il
Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e
istituzioni pubbliche competenti mediante convenzione. Qualora
ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' nominato dal Dirigente regionale
competente in materia di ambiente ed e' presieduto dal Direttore
generale di ARPA. Il Comitato e' costituito validamente con la
presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei
presenti ed il suo parere e' vincolante. La sede del Comitato e'
definita dalla Regione.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni
della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il
termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le
sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la
limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il
decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria
all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il
Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati
i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla
osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora
l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per
quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di
costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo
di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,
esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di
sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione
e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene
eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono
trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla
Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonche', per l'applicazione della
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente
decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.".
2) Il testo dell'art. 9 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concernente
Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna
e' il seguente:
"Art. 9 - Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta
regionale, su delibera della stessa. e' scelto tra persone in
possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni
complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni,
prorogabili, di norma, una sola volta.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali
dell'ARPA, di cui e' il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la
verifica della qualita' dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una
relazione annuale sulla attivita' svolta e sui risultati conseguiti.
La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali
determinazioni.
5. Il Direttore generale e' coadiuvato da un Direttore tecnico e da
un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed
esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il
Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con
provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei
confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di
volta in volta tra le parti contraenti, e' definito, con riferimento
ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento
economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna,
assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della
dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure
equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento
economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo e'
definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del
Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore
amministrativo si applica il trattamento normativo previsto
rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e
amministrativo delle Aziende Unita' sanitarie locali, inclusi il
regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e
le norme sull'incompatibilita'.".