REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

               CAPO II                                                          
        Norme sul procedimento amministrativo                                   
          Art. 4                                                                
Comitato tecnico di valutazione dei rischi                                      
1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di                 
sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del            
1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi                
costituito da:                                                                  
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la                      
prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo           
9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei             
controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la               
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;            
b) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;                   
c) da un esperto in materia di ARPA;                                            
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed                   
urbanistica designato dalla competente Direzione generale della                 
Regione;                                                                        
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto           
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS)                 
designato dall'Istituto stesso.                                                 
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' integrato da un rappresentante              
del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl           
territorialmente competenti, nonche' dal Comandante provinciale dei             
Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il                   
Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e              
istituzioni pubbliche competenti mediante convenzione. Qualora                  
ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a             
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.                                  
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' nominato dal Dirigente regionale            
competente in materia di ambiente ed e' presieduto dal Direttore                
generale di ARPA. Il Comitato e' costituito validamente con la                  
presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei                 
presenti ed il suo parere e' vincolante. La sede del Comitato e'                
definita dalla Regione.                                                         
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza               
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni             
della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le             
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del                
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il             
provvedimento conclusivo.                                                       
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto             
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di                   
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il                
termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine                    
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le             
sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni                         
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.            
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni            
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le            
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di                
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la           
limitazione o il divieto di esercizio.                                          
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il               
decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria                 
all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il              
Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati            
i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla              
osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora                
l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per               
quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di                 
costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto                    
preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie                 
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori                   
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di                   
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo            
di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,               
esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere                
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di           
sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni.                 
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni            
tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,           
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione            
e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate           
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene                 
eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita'.                       
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono              
trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla           
Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonche', per l'applicazione della             
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco               
competente per territorio.                                                      
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un                 
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente           
decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli              
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni               
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di                    
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto                   
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a                      
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.".                                
2) Il testo dell'art. 9 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concernente            
Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia            
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 9 - Direttore generale                                                    
1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta                
regionale, su delibera della stessa. e' scelto tra persone in                   
possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni             
complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni,                    
prorogabili, di norma, una sola volta.                                          
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali              
dell'ARPA, di cui e' il legale rappresentante.                                  
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la                 
verifica della qualita' dei servizi prestati dall'ARPA.                         
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una                    
relazione annuale sulla attivita' svolta e sui risultati conseguiti.            
La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali                   
determinazioni.                                                                 
5. Il Direttore generale e' coadiuvato da un Direttore tecnico e da             
un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed                  
esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il                 
Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con                
provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei           
confronti dello stesso.                                                         
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di               
volta in volta tra le parti contraenti, e' definito, con riferimento            
ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento                  
economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna,                  
assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della            
dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure                  
equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento                   
economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo e'               
definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del                 
Direttore generale.                                                             
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore                  
amministrativo si applica il trattamento normativo previsto                     
rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e            
amministrativo delle Aziende Unita' sanitarie locali, inclusi il                
regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e           
le norme sull'incompatibilita'.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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