LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
Finalita', ambito di applicazione, funzioni
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conferite alla
Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province.
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto
delle disposizioni vigenti nonche' sulla base delle direttive e delle
specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite
dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza
sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui
all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 72 - Attivita' a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle Regioni le competenze amministrative relative
alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica,
nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di
risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le Regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche
normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione
dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di
dichiarazione.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' citato alla
nota 1 al presente articolo.