LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 29
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
1. Il comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 20/00 e' sostituito dal
seguente:
"7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma
3.".
2. Il comma 12 dell'articolo 30 della L.R. 20/00 e' sostituito dal
seguente:
"12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione
di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata
in vigore del POC.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 20/00 e' aggiunto il
seguente comma:
"2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere ivi previste.".
4. Il comma 12 dell'articolo 27 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Provincia ed e' trasmessa alle
Amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvede alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a
cura dell'Amministrazione provinciale, con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.".
5. Il comma 12 dell'articolo 32 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia
e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.".
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.".
7. Il comma 8 dell'articolo 34 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.".
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della L.R. 20/00 sono aggiunti i
seguenti commi:
"4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 4-bis.".