REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO VI                                                       
                NORME FINALI                                                    
          Art. 29                                                               
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20                                        
1. Il comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 20/00 e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di                     
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il           
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo             
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti            
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto                 
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma            
3.".                                                                            
2. Il comma 12 dell'articolo 30 della L.R. 20/00 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione           
di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA              
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi                  
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'                  
cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata             
in vigore del POC.".                                                            
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 20/00 e' aggiunto il             
seguente comma:                                                                 
"2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la                       
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di              
pubblica utilita' delle opere ivi previste.".                                   
4. Il comma 12 dell'articolo 27 della L.R. 20/00 e' sostituto dal               
seguente:                                                                       
"12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera            
consultazione presso la Provincia ed e' trasmessa alle                          
Amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvede alla                     
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta                
approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a           
cura dell'Amministrazione provinciale, con avviso su almeno un                  
quotidiano a diffusione regionale.".                                            
5. Il comma 12 dell'articolo 32 della L.R. 20/00 e' sostituto dal               
seguente:                                                                       
"12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia            
e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                  
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.".                                                            
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. 20/00 e' sostituto dal                
seguente:                                                                       
"2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e             
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.".                                                            
7. Il comma 8 dell'articolo 34 della L.R. 20/00 e' sostituto dal                
seguente:                                                                       
"8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e           
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.".                                                            
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della L.R. 20/00 sono aggiunti i            
seguenti commi:                                                                 
"4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il             
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta                      
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione locale.                                       
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 4-bis.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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