LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO II
Commissioni provinciali
per la determinazione del valore agricolo medio
Art. 25
Competenze
1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie
delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di
Statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore
agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati
non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:
a) esprime il parere per la determinazione provvisoria
dell'indennita' di espropriazione;
b) determina l'indennita' definitiva e quella urgente di
espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di
arbitraggio di cui all'articolo 21 del DPR 327/01;
c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene
concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale
del bene;
d) determina l'indennita' che spetta al proprietario in caso di
occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca
l'accordo;
e) esercita i compiti gia' attribuiti dalla legislazione statale alle
Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in
caso di abusi edilizi.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione
assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative
e regolamentari nonche' agli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva o di
quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del
bene e l'indennita' per occupazione temporanea, sono tenuti al
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute
dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti.