LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I
Edificabilita' legale e di fatto
Art. 22
Edificabilita' di fatto
1. Ferma restando la necessita' dell'edificabilita' legale di cui
all'articolo 20, un'area possiede anche i caratteri della
edificabilita' di fatto quando sono gia' presenti o in corso di
realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si
inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero
dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Con apposita direttiva la Regione puo' integrare e specificare i
criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto delle
aree.