REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
            EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                    
            E COMMISSIONI PROVINCIALI                                           
            PER LA DETERMINAZIONE                                               
            DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                           
                 CAPO I                                                         
         Edificabilita' legale e di fatto                                       
          Art. 22                                                               
Edificabilita' di fatto                                                         
1. Ferma restando la necessita' dell'edificabilita' legale di cui               
all'articolo 20, un'area possiede anche i caratteri della                       
edificabilita' di fatto quando sono gia' presenti o in corso di                 
realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si                 
inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero               
dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.                   
2. Con apposita direttiva la Regione puo' integrare e specificare i             
criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto delle              
aree.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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