REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

               TITOLO IV                                                        
            DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'                                  
             CAPO I                                                             
Opere conformi alle previsioni urbanistiche                                     
          Art. 16                                                               
Procedimento di approvazione dei progetti definitivi                            
1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC           
e' depositato presso l'ufficio per le espropriazioni dell'autorita'             
cui compete l'approvazione, accompagnato da un allegato, in cui sono            
indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che                    
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali,             
da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta            
dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile            
del procedimento, nonche' da eventuali nulla osta, autorizzazioni o             
altri atti di assenso gia' acquisiti, previsti dalla normativa                  
vigente.                                                                        
2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 e' dato avviso mediante             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu'            
quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato                         
dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che                     
l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica               
utilita' dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto           
e' accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da                   
espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari                  
secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una                
durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione               
dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della               
Regione.                                                                        
3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento            
di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in            
cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto              
deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del                      
responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con               
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante                  
strumento telematico, qualora cio' sia stato richiesto dai medesimi             
soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10.                                    
4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di            
cui al comma 3, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo                   
espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e                
degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono            
formulare osservazioni all'autorita' competente all'approvazione del            
progetto.                                                                       
5. Possono altresi' presentare osservazioni all'autorita' competente            
all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla                 
scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali,            
pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto              
dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilita'.                      
6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorita' e'              
tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti            
di cui ai commi 4 e 5.                                                          
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione              
anche per gli atti indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), il            
cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle                
opere ivi previste.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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