LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 16
Procedimento di approvazione dei progetti definitivi
1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC
e' depositato presso l'ufficio per le espropriazioni dell'autorita'
cui compete l'approvazione, accompagnato da un allegato, in cui sono
indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali,
da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta
dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile
del procedimento, nonche' da eventuali nulla osta, autorizzazioni o
altri atti di assenso gia' acquisiti, previsti dalla normativa
vigente.
2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 e' dato avviso mediante
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu'
quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato
dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che
l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto
e' accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da
espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari
secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una
durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione
dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento
di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in
cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto
deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del
responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante
strumento telematico, qualora cio' sia stato richiesto dai medesimi
soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo
espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e
degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono
formulare osservazioni all'autorita' competente all'approvazione del
progetto.
5. Possono altresi' presentare osservazioni all'autorita' competente
all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla
scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali,
pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto
dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilita'.
6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorita' e'
tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti
di cui ai commi 4 e 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione
anche per gli atti indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), il
cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle
opere ivi previste.