LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 15
Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una
sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera deriva
dall'approvazione:
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilita';
b) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all'articolo 31 della
L.R. 20/00;
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo,
ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un
atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa
vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a
dichiarazione di pubblica utilita'.
2. La dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo' essere
altresi' disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo
espropriativo previsti dall'articolo 8, comma 2, qualora con i
medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo
dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti
dall'articolo 16.
3. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. 20/00, la dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere ivi previste deriva
dall'approvazione del POC stesso.