REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

               TITOLO III                                                       
             VINCOLO ESPROPRIATIVO                                              
           CAPO III                                                             
     Durata del vincolo espropriativo                                           
          Art. 14                                                               
Realizzazione di una diversa opera pubblica                                     
1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato                  
all'esproprio, il Consiglio comunale puo' disporre la realizzazione             
sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse            
da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di                
variante allo stesso ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 20/00.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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