LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO II
Disposizioni particolari in merito alla procedura
di apposizione del vincolo
Art. 11
Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti
1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi,
secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero
da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato
un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo
espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari
secondo le risultanze dei registri catastali.
2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati
presso la sede dell'Amministrazione procedente. Dell'avvenuto
deposito e' data altresi' notizia mediante la pubblicazione di un
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu'
quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato
dall'intervento. L'avviso deve altresi' indicare che gli esiti finali
della conferenza di servizi, nonche' l'intesa o l'atto di cui al
comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che e'
stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal
vincolo.
3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al
comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le
Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonche'
quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame
puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle
decisioni finali.