REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

               TITOLO III                                                       
             VINCOLO ESPROPRIATIVO                                              
           CAPO II                                                              
         Disposizioni particolari in merito alla procedura                      
          di apposizione del vincolo                                            
          Art. 11                                                               
Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti                          
1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi,              
secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero           
da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi                        
dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato           
un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo               
espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari                
secondo le risultanze dei registri catastali.                                   
2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati                 
presso la sede dell'Amministrazione procedente. Dell'avvenuto                   
deposito e' data altresi' notizia mediante la pubblicazione di un               
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu'                   
quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato                         
dall'intervento. L'avviso deve altresi' indicare che gli esiti finali           
della conferenza di servizi, nonche' l'intesa o l'atto di cui al                
comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che e'              
stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal                
vincolo.                                                                        
3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al             
comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le                     
Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonche'                
quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame               
puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle           
decisioni finali.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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