LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO I
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
Art. 8
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di
beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione
di un'opera pubblica o di pubblica utilita', sono apposti attraverso
il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della L.R. 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).
2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere
altresi' apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di
cui all'articolo 40 della L.R. 20/00, nonche' attraverso conferenze
di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la
legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al
POC.
3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonche' i relativi
avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono
esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta
apposizione del vincolo espropriativo.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 327/01, per
piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'articolo 30
della L.R. 20/00.