REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO II                                                      
          FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI                                       
               CAPO II                                                          
      Conferimento agli Enti pubblici delle procedure espropriative per         
      opere di competenza regionale                                             
          Art. 7                                                                
Poteri sostitutivi                                                              
1. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante           
ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nell'esercizio delle                
funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un            
termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni.               
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti            
necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un             
commissario ad acta.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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