LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO II
Conferimento agli Enti pubblici delle procedure espropriative per
opere di competenza regionale
Art. 7
Poteri sostitutivi
1. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante
ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nell'esercizio delle
funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un
termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti
necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un
commissario ad acta.