LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 180 del 20 dicembre 2002)
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalita' della legge
Art. 2 - Ambito di applicazione
TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO I - Principi generali
Art. 3 - Competenze in materia di espropri
Art. 4 - Coordinamento regionale delle funzioni in materia
di espropri
Art. 5 - Potere regionale di indirizzo e coordinamento
CAPO II - Conferimento agli Enti pubblici delle procedure
espropriative per opere di competenza regionale
Art. 6 - Attivita' conferite
Art. 7 - Poteri sostitutivi
TITOLO III - VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO I - Atti di apposizione del vincolo espropriativo
Art. 8 - Atti di apposizione del vincolo espropriativo
CAPO II - Disposizioni particolari in merito alla procedura di
apposizione del vincolo
Art. 9 - Comunicazione di avviso della procedura di
apposizione del vincolo
Art. 10 - Vincolo apposto con POC, variante specifica, o
con accordo di programma
Art. 11 - Vincolo apposto con conferenza di servizi e
altri atti
Art. 12 - Approvazione del progetto di un'opera non
conforme alle previsioni urbanistiche
CAPO III - Durata del vincolo espropriativo
Art. 13 - Termini di efficacia del vincolo espropriativo
Art. 14 - Realizzazione di una diversa opera pubblica
TITOLO IV - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I - Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 15 - Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica
utilita'
Art. 16 - Procedimento di approvazione dei progetti
definitivi
Art. 17 - Disposizioni particolari per l'approvazione dei
piani
Art. 18 - Deposito e comunicazione dell'atto che comporta
dichiarazione di pubblica utilita'
Art. 19 - Impossibilita' delle comunicazioni
TITOLO V -
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I - Edificabilita' legale e di fatto
Art. 20 - Edificabilita' legale
Art. 21 - Inedificabilita' assoluta
Art. 22 - Edificabilita' di fatto
Art. 23 - Misure compensative in sede di accordo di
cessione
CAPO II - Commissioni provinciali per la determinazione del valore
agricolo medio
Art. 24 - Commissioni provinciali
Art. 25 - Competenze
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 26 - Norme transitorie
Art. 27 - Occupazione per motivi d'urgenza
Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia di appalti e
lavori pubblici
Art. 29 - Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Art. 30 - Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10
(Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici
fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)
Art. 31 - Modifiche alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31
Art. 32 - Norma finanziaria
Art. 33 - Disapplicazione di norme statali
Art. 34 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalita' della legge
1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') con
la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale
ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo
V della Parte II della Costituzione.
2. A tal fine la presente legge detta disposizioni in merito alle
competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di
apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti
dichiarazione di pubblica utilita' e alle Commissioni provinciali per
la determinazione del valore agricolo medio.