TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
Monitoraggio
1. La Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente
legge nonche' l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa
comporta sul territorio e sulla qualita' dell'attivita' edilizia.
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione gli elementi
conoscitivi necessari per svolgere l'attivita' prevista dal comma 1.
A tale scopo la Giunta regionale definisce, previa intesa con gli
Enti locali, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali ai
sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, i dati e le informazioni
che debbono essere raccolti e resi disponibili da parte degli Enti
locali nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione degli stessi.
3. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una
relazione sugli esiti dell'attivita' di cui al comma 1. La
Commissione consiliare competente puo' in ogni tempo chiedere
informazioni alla Giunta regionale circa l'attuazione della presente
legge.