TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SUI REQUISITI
DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 34
Atti di indirizzo e coordinamento tecnico
1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei
requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello
minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta
atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della
L.R. n. 20 del 2000.
2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e
coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e
volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 593
del 28 febbraio 1995, n. 268 del 22 febbraio 2000 e n. 21 del 16
gennaio 2001.
3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti,
entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti
obbligatori trovano diretta applicazione. In via di prima
applicazione, i Comuni adeguano il regolamento edilizio vigente ai
requisiti obbligatori, come definiti dalle deliberazioni della Giunta
regionale di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge. Trascorso detto termine le disposizioni sui
requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.