TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 32
Contributo di costruzione per opere o impianti
non destinati alla residenza
1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla
corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un
contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. La incidenza delle opere e' stabilita con
deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti
dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28, comma 3, ed in
relazione ai tipi di attivita' produttiva.
2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento
di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e
di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione
da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con
deliberazione del Consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2
, nonche' di quelle realizzate nel territorio rurale previste
dall'art. 30, comma 1, lettera a), sia modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione
e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione
ed e' determinato con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.