TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 30
Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, ancorche' in
quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),
comma 1 dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli
artt. 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche'
per la realizzazione di opere edilizie di qualita', sotto l'aspetto
ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni
nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque
reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente
attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della
prima abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in
locazione fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i
requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione.