REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO II                                                       
        TITOLI ABILITATIVI                                                      
          Art. 10                                                               
Disciplina della denuncia di inizio attivita'                                   
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la              
denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'inizio            
dei lavori, presenta allo Sportello unico per l'edilizia la denuncia,           
accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal RUE e da una             
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi                  
dell'art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza           
e di quelle igienico-sanitarie, nonche' la conformita' delle opere da           
realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RUE e           
alla valutazione preventiva, ove acquisita.                                     
2. La denuncia di inizio attivita' e' accompagnata altresi' dalla               
quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione,                 
secondo quanto previsto dal Titolo V della presente legge.                      
3. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione del            
direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i               
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di validita' pari a tre              
anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella                 
denuncia stessa. L'interessato e' tenuto a comunicare la data di                
ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla              
scadenza, il termine di ultimazione dei lavori puo' essere prorogato            
per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei              
alla volonta' dell'interessato. La realizzazione della parte                    
dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova denuncia di inizio             
attivita'.                                                                      
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un              
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa              
Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal               
rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro               
trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero                        
dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di                
annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non               
sono favorevoli, la denuncia e' priva di effetti.                               
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un              
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale ed il            
parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla            
denuncia, spetta allo Sportello unico per l'edilizia, entro dieci               
giorni dalla presentazione, richiedere all'autorita' preposta il                
rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il           
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia convoca una                   
conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per             
l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero              
dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attivita' e' priva           
di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito              
non favorevole.                                                                 
6. La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della             
denuncia di inizio attivita' da cui risulta la data di ricevimento              
della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, l'elenco di                
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del                    
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso di altre                  
Amministrazioni eventualmente necessari.                                        
7. Gli estremi della denuncia di inizio attivita' sono contenuti nel            
cartello esposto nel cantiere, secondo le modalita' stabilite dal               
RUE.                                                                            
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio                 
attivita' e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale                   
prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle                     
corrispondenti opere.                                                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina