TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 8
Interventi soggetti a denuncia
di inizio attivita' obbligatoria
1. Salvo piu' restrittive previsioni di cui al comma 2, sono
obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 490
del 1999, nonche' gli immobili aventi valore storico-architettonico
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino
elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma
dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei
casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti gia' destinati ad
attivita' sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici
o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui
agli artt. 18 e 19;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unita'
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 24 marzo
1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) le opere pertinenziali purche' non qualificate come interventi di
nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6)
dell'Allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi
all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,
secondo quanto stabilito dal RUE.
2. Il Consiglio comunale con deliberazione procede, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali
tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono
sottoposti a permesso di costruire.
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di
costruire ai sensi del comma 2 e' soggetta alla disciplina
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l'esecuzione
delle corrispondenti opere.