TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 6
Titoli abilitativi
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attivita' edilizie, anche su
aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione e' subordinata, salvi i casi di esonero, alla
corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli
interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere
modificate con atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi
dell'art. 16, comma 2, lettera c) della L.R. n. 20 del 2000.
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica
di conformita' e' effettuata rispetto alle sole previsioni degli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto
dall'art. 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attivita' e il
permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme
all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non
incidono sulla titolarita' della proprieta' e di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero
a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei
terzi.
4. Ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'
tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo'
stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi
dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali
necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere
allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello
stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in
particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere
architettoniche.