REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO II                                                       
        TITOLI ABILITATIVI                                                      
          Art. 6                                                                
        Titoli abilitativi                                                      
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attivita' edilizie, anche su            
aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro                    
realizzazione e' subordinata, salvi i casi di esonero, alla                     
corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli              
interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte               
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere            
modificate con atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi                   
dell'art. 16, comma 2, lettera c) della L.R. n. 20 del 2000.                    
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai                   
regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di                   
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli              
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli                 
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di               
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica           
di conformita' e' effettuata rispetto alle sole previsioni degli                
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati           
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto              
dall'art. 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.                           
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attivita' e il               
permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme                       
all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non             
incidono sulla titolarita' della proprieta' e di altri diritti reali            
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero            
a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per                
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei            
terzi.                                                                          
4. Ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'                           
tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei                 
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo'                 
stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi           
dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali               
necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere                
allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello              
stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in              
particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di             
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere                      
architettoniche.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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