TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16
TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02
TITOLO III
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE
DI OPERE INCONGRUE
Art. 10
Opere incongrue, progetti di ripristino
e interventi di riqualificazione del paesaggio
1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le
costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del
territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o
per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo
permanente l'identita' storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.
2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili
costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di
strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero
realizzati in assenza o in difformita' dai titoli abilitativi, per i
quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.
3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui
al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori
elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la
loro individuazione.
4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), puo'
individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio,
definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la
eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e
gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.
5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli
interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale
o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la
riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del
luogo, in conformita' alle previsioni del PSC.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una
procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili,
secondo le modalita' previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000,
e puo' promuovere la partecipazione di soggetti interessati
all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un
procedimento ad evidenza pubblica.
7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5,
determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree
oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi ivi indicati.
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione
alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla
realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per
le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la
proprieta' degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di
esproprio, secondo la normativa vigente.
9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici
approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela
e uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni,
l'individuazione delle opere incongrue e' attuata, anche attraverso
apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42
della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono
soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
10. L'individuazione di opere incongrue puo' essere operata anche
attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla
Provincia o dal Comune.