TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16
TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 3
(integrato comma 5 da art. 45,
L.R. 25 no.embre 2002, n. 31)
.rogramma regionale
1. Al fine di conseguire le finalita' indicate all'art. 1, il
Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione
della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito
denominato programma regionale.
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche
generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico
artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione.
Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di programmazione dei diversi settori regionali e degli
Enti locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalita'.
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in
particolare:
a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso
l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici
finanziari previsti dalla presente legge;
b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle
tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare
attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei
Comuni con un minor numero di abitanti;
c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse
finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle
risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti
degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;
d) a definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di
contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le
percentuali massime di finanziamento ammissibili.
4. La proposta del programma regionale e' predisposta dalla Giunta
regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,
di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma
del sistema regionale e locale".
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma
regionale, la Regione puo' concludere accordi con il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e con altre Amministrazioni pubbliche,
con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di
coordinare e integrare le misure regionali con le attivita' dei
medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di cui
all'art. 1.
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il
cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse
di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la
definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel
rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta
regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni
nella delibera di approvazione del programma.
7. Il programma regionale puo' prevedere la facolta' per i Comuni di
ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati
positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui
all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.
8. Il programma regionale puo' stabilire l'accantonamento di risorse
per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l)
del comma 1 dell'art. 2, nonche' degli interventi promossi dalla
Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e
le modalita' di assegnazione dei relativi contributi.