TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 43
(sostituito comma 6 e aggiunto comma 6 bis
da art. 1, L.R. 21 dicembre 2001, n. 47;
aggiunto comma 6 ter da art. 43,
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)
Adeguamento dei piani provinciali e comunali
alla presente legge
1. Le Province sono tenute ad adottare il PTCP, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, qualora risultino
dotate, alla stessa data, di piano infraregionale.
2. Le Province provvedono entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge ad adeguare il PTCP approvato in conformita' alla
previgente L.R. n. 6 del 1995.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione
dei piani regolatori generali e' effettuata attraverso la
contemporanea elaborazione del PSC, del RUE e del POC, secondo i
contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il PSC, il RUE e il
POC possono essere adottati dal Comune contestualmente.
4. I Comuni dotati di PRG:
a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare lo
strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31
dicembre 2002;
b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 sono
tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della
presente legge entro il 31 dicembre 2003;
c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare lo
strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro dieci
anni dalla loro approvazione.
5. I Comuni dotati di PRG approvato dopo il primo gennaio 1997
possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il
PSC, il POC e quali assumere nella disciplina del RUE, in conformita'
a quanto disposto dagli artt. 28, 29 e 30 della presente legge. A tal
fine, i Comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici
e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare
modifiche sostanziali alle previsioni gia' contenute nel PRG vigente.
6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e
adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i
Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data
successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente
legge, tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di
approvazione del medesimo piano.
6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le
procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R.
n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti
cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG
ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art.
26.
6 ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici
vigenti, ai sensi dei commi 5, 6 e 6 bis, possono dare atto con la
deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione
che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle
osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47
del 1978, dichiari espressamente la conformita' degli strumenti
comunali alla pianificazione sovraordinata.