REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                   TITOLO III                                                   
               OPERE PUBBLICHE                                                  
            E ACCORDI DI PROGRAMMA                                              
          Art. 37                                                               
(modificato comma 2 da art. 43,                                                 
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)                                                   
Localizzazione delle opere di interesse statale                                 
1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di              
interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui               
all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al DPR 18 aprile 1994, n.           
383, nonche' all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210, e'                 
espressa, anche in sede di Conferenza dei servizi:                              
a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o                  
regionale ovvero che riguardino il territorio di due o piu' province;           
b) dalla Provincia nei restanti casi.                                           
2. L'intesa di cui al comma 1 e' espressa sentiti i Comuni                      
interessati, i quali si pronunciano entro il termine di trenta giorni           
dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si prescinde dal            
parere.                                                                         
3. La Giunta regionale specifica i criteri di classificazione delle             
opere di interesse statale, ai fini della definizione delle                     
competenze di cui al comma 1.                                                   
4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale gia' previste               
dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di             
conformita' urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa                    
disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1.                         
5. Per le modifiche ad opere gia' assentite che derivino da                     
approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico funzionali non             
si da' luogo all'intesa qualora il Comune ne dichiari la conformita'            
urbanistica.                                                                    
6. Per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale,            
le Amministrazioni interessate possono richiedere alla Regione                  
l'attivazione delle procedure di cui all'art. 40.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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