REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO II                                                      
          STRUMENTI E CONTENUTI                                                 
          DELLA PIANIFICAZIONE                                                  
                 CAPO III                                                       
              Pianificazione urbanistica comunale                               
                  Sezione II                                                    
Procedimenti di approvazione                                                    
          Art. 35                                                               
(aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 29,                                       
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Procedimento di approvazione dei PUA                                            
1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede,               
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta           
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.             
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli                 
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal               
Comune.                                                                         
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma                    
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.                                
3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva           
il PUA.                                                                         
4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al                   
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine             
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'                   
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che                  
contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani              
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine           
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,            
in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni                 
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali            
e circostanziate.                                                               
4 bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il              
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta                      
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione locale.                                       
4 ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 4 bis.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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