TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione II
Procedimenti di approvazione
Art. 35
(aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 29,
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
Procedimento di approvazione dei PUA
1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede,
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal
Comune.
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.
3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva
il PUA.
4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che
contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,
in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali
e circostanziate.
4 bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
4 ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 4 bis.