REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO II                                                      
          STRUMENTI E CONTENUTI                                                 
          DELLA PIANIFICAZIONE                                                  
                 CAPO III                                                       
              Pianificazione urbanistica comunale                               
                    Sezione II                                                    
Procedimenti di approvazione                                                    
          Art. 34                                                               
(sostituito comma 8 da art. 29,                                                 
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Procedimento di approvazione del POC                                            
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue            
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano                  
comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai piani settoriali                 
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una            
specifica disciplina in materia.                                                
2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di                   
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da                   
appositi regolamenti.                                                           
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla            
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono                
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del           
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3               
dell'art. 14.                                                                   
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede             
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino               
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso            
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'                   
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne                  
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a              
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di                  
divulgazione ritenuta opportuna.                                                
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4                  
chiunque puo' formulare osservazioni.                                           
6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla                  
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni              
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a               
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le            
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.           
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una                    
valutazione positiva.                                                           
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al           
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni               
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime            
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il            
piano.                                                                          
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e            
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.                                                              
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 8.                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina