REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO II                                                      
          STRUMENTI E CONTENUTI                                                 
          DELLA PIANIFICAZIONE                                                  
                 CAPO III                                                       
              Pianificazione urbanistica comunale                               
                  Sezione II                                                    
Procedimenti di approvazione                                                    
          Art. 33                                                               
(sostituito comma 2 da art. 29                                                  
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Procedimento di approvazione del RUE                                            
1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la                  
propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un                   
quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di                
deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il Comune decide sulle           
osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento             
si applica anche per le modifiche al RUE.                                       
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e              
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.                                                              
3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.                          
4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in              
forma di testo coordinato.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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