TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione II
Procedimenti di approvazione
Art. 33
(sostituito comma 2 da art. 29
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
Procedimento di approvazione del RUE
1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la
propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un
quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di
deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il Comune decide sulle
osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento
si applica anche per le modifiche al RUE.
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.
3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.
4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in
forma di testo coordinato.