REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO II                                                      
          STRUMENTI E CONTENUTI                                                 
          DELLA PIANIFICAZIONE                                                  
                 CAPO III                                                       
              Pianificazione urbanistica comunale                               
                   Sezione II                                                    
Procedimenti di approvazione                                                    
                 Art. 32                                                        
(sostituito comma 12 da art. 29,                                                
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Procedimento di approvazione del PSC                                            
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue            
varianti.                                                                       
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per           
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una              
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale                  
partecipano:                                                                    
a) la Provincia;                                                                
b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi              
del comma 3 dell'art. 13;                                                       
c) la Comunita' Montana e gli enti di gestione delle aree naturali              
protette territorialmente interessati.                                          
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia             
ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi            
del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati              
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai              
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio                  
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche            
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione              
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10            
e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.                             
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il                  
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla           
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.                               
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per                
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della              
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene                   
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei           
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'              
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il            
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta                   
opportuna.                                                                      
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5                  
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:                  
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del                
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.                       
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento             
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito               
alla conformita' del PSC al PTCP e agli altri strumenti della                   
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti               
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali            
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al           
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono               
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma             
10.                                                                             
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi           
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni                  
puntuali e circostanziate.                                                      
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state             
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al                
comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in                
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale               
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la                  
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello                         
sovraordinato.                                                                  
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'                 
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito              
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di               
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro             
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso              
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso                 
dell'accertata conformita' del PSC agli strumenti di pianificazione             
provinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinata                       
all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare             
le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,             
ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti               
della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle                     
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al           
comma 3, ove stipulato.                                                         
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del            
PSC, il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le altre           
parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.                              
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e           
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.                                                              
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 12.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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