TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 30
(sostituito comma 12 da art. 29,
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
Piano operativo comunale (POC)
1. Il Piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico che
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare
nell'arco temporale di cinque anni. Il POC e' predisposto in
conformita' alle previsioni del PSC e non puo' modificarne i
contenuti.
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi
insediamenti:
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso,
gli indici edilizi;
b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione,
nonche' di quelli di conservazione;
c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le
modalita' di intervento;
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche
valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di
mitigazione e compensazione degli effetti;
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o
riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di
integrazione paesaggistica;
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di
interesse pubblico.
3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo
insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri
di perequazione ai sensi dell'art. 7.
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e
parametri.
5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazione
previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la
trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio
1998, n. 19.
6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la
realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli
ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20
dell'Allegato.
7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui
all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,
previsti da leggi statali e regionali.
8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui
all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
b) dei Piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla
Legge 19 ottobre 1998, n. 366.
9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la
mobilita' possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del
traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco
temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,
il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le
proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli
obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale
definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari
degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonche' gli
operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune
stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla
realizzazione degli interventi.
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di
trasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale
equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione
del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le
infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di
cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione
di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata
in vigore del POC.
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, di cui all'art. 2 del DPR n. 447 del 1998, e' attuata dal
Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue
varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono
comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti
previsti dall'art. 5 del citato DPR n. 447 del 1998.
14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di
distribuzione dei carburanti, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n.
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