REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO I                                                       
            PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                              
               CAPO III                                                         
         Forme di cooperazione                                                  
         e concertazione nella pianificazione                                   
          Art. 16                                                               
Atti di indirizzo e coordinamento                                               
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'            
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti           
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle                
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive                 
relative all'esercizio delle funzioni delegate.                                 
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:           
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge            
e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in                  
materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle             
legislazioni settoriali;                                                        
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del              
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme                   
tecniche e delle tavole di progetto del Piano territoriale di                   
coordinamento provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano            
operativo comunale e del Piano urbanistico attuativo;                           
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,                    
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i                    
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di                   
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio                    
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di                  
pianificazione.                                                                 
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio           
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza             
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.           
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina