TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 16
Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge
e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle
legislazioni settoriali;
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme
tecniche e delle tavole di progetto del Piano territoriale di
coordinamento provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano
operativo comunale e del Piano urbanistico attuativo;
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di
pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.