TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 15
Accordi territoriali
1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali
per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per
coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in
ragione della sostanziale omogeneita' delle caratteristiche e del
valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali
ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti
insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresi' stipulare
accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o
parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonche' per
l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la
costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per
la redazione e gestione degli stessi.
2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovere accordi
territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse
finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale
previste dal piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui
e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma
del comma 4 dell'art. 26;
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero
alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e ambientali del territorio.
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere
forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione
di un fondo finanziato dagli Enti locali con risorse proprie o con
quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate
fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto
dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra
Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.