TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 14
(sostituito comma 7 da art. 29,
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
Conferenze e accordi di pianificazione
1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti
e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere
valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di
pianificazione prospettate dal documento preliminare.
2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti
contenuti:
a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del
territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di livello sovraordinato;
b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli enti territoriali
e le Amministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27
e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le Amministrazioni
competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di
assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34.
L'Amministrazione procedente puo' altresi' convocare altre
Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni
di pianificazione.
4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.
5. L'Amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti
della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni
economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.
6. Ogni Amministrazione partecipa alla conferenza con un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e
la volonta' dell'ente.
7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3 e dall'articolo 32, comma
3.
8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC, la
Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi
e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione
e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con
l'accordo di pianificazione, di cui al comma 7.