TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Livelli, strumenti ed efficacia
della pianificazione
Art. 12
Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, le Amministrazioni
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da
comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni
del piano adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata
in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data
di adozione, salvo diversa previsione di legge.