REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO I                                                       
            PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                              
            CAPO II                                                             
          Livelli, strumenti ed efficacia                                       
          della pianificazione                                                  
          Art. 12                                                               
Salvaguardia                                                                    
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di                        
pianificazione territoriale e urbanistica, le Amministrazioni                   
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:                             
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio            
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da           
comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione;                            
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione                 
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni           
del piano adottato.                                                             
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata             
in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data             
di adozione, salvo diversa previsione di legge.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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