TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Art. 8
Partecipazione dei cittadini alla pianificazione
1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate:
a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in
merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicita' e di consultazione dei cittadini e
delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in
ordine ai contenuti degli strumenti stessi.
2. Nei medesimi procedimenti, gli Enti locali con lo statuto o con
appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delle Leggi 8 giugno
1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di pubblicita'
e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla
presente legge.
3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono
direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere
garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento,
attraverso la piu' ampia pubblicita' degli atti e documenti comunque
concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato
esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle
motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.
Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati
all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio
degli interessati con l'Amministrazione procedente.
4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 della Legge n.
241 del 1990, cura tutte le attivita' relative alla pubblicita',
all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al
procedimento di approvazione. Il responsabile e' individuato
nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.