LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblica nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 dicembre 2003 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- dei consiglieri Gilli e Zanichelli, presentato in data 5 novembre
2003; oggetto consiliare n. 5021 (VII legislatura), con richiesta di
dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 5 novembre 2003;
- dei consiglieri Villani, Dragotto, Filippi, Francesconi, Leoni,
Lombardi, Nervegna, Ridolfi, Salomoni e Varani presentato in data 25
luglio 2003; oggetto consiliare n. 4684 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 273 in data 7 novembre 2003, nel n.
263 in data 26 settembre 2003;
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari Generali e Istituzionali", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10 del 3
dicembre 2003, con richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Marco Lombardi;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15
dicembre 2003 atto n. 118/2003.