LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con gli stanziamenti di cui alle competenti unita'
previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto
previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 68 - Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale esercita l'autonomia finanziaria e
contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole
stabilite dalla presente legge e dai regolamenti consiliari interni.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio dispone di un
proprio bilancio autonomo secondo le norme della presente legge e del
regolamento consiliare di contabilita'.
3. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) proventi di attivita' e da vendita di beni, atti di liberalita',
corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti
acquisiti autonomamente;
c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio
precedente.
4. Devono essere sorrette da leggi regionali le spese riguardanti il
trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei componenti
degli Organi e delle strutture regionali che per legge fanno capo al
Consiglio; le spese per il personale addetto al Consiglio e agli
Organi e strutture che per legge fanno capo al Consiglio stesso. Le
altre spese trovano la loro disciplina nei regolamenti interni del
Consiglio regionale.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le modalita' e le
procedure previste dal Regolamento interno di contabilita' e dagli
altri regolamenti consiliari interni redige un bilancio autonomo del
Consiglio regionale, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,
previo esame da parte della competente Commissione consiliare. Il
Consiglio delibera il proprio bilancio almeno 30 giorni prima del
termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di
previsione della Regione.
6. L'ammontare del trasferimento di cui alla lettera a) del comma 3
e' indicato dal bilancio di previsione annuale del Consiglio. Ai fini
dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il
Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di 10
giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del
fabbisogno occorrente.
7. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce spesa
obbligatoria per la Regione; e' iscritto in un'unica unita'
previsionale della spesa della Regione. I fondi sono messi
globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio.
8. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato per le spese
che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono
deliberate dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio. La deliberazione e' comunicata dal
Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale. La
Giunta iscrive le eventuali maggiori spese occorrenti nel bilancio
della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni nel rispetto
dell'equilibrio generale del bilancio regionale. Le variazioni di
bilancio del Consiglio che non comportano aumenti del fabbisogno
complessivo sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza.
9. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente
autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita
convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito
assume la funzione di Tesoriere del Consiglio regionale.
10. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel
bilancio consiliare non sono soggetti a controlli esterni.
11. Il rendiconto del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di
Presidenza, e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
12. Il regolamento di contabilita' e gli altri regolamenti consiliari
interni disciplinano:
a) le modalita' di assunzione delle deliberazioni di spesa e degli
atti amministrativi e di gestione e in genere le modalita' di
amministrazione e gestione del bilancio consiliare;
b) le modalita' di stipulazione di convenzioni e di contratti;
c) i controlli sugli atti e sulla gestione.