LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 11
Relazioni e pubblicita' delle attivita'
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al
Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta
regionale una relazione sull'attivita' svolta, corredata da
osservazioni e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai
consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la
relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma
1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti
stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione;
tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le
determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i
componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le
ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente considerazione, il Difensore civico puo' inviare in ogni
momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta
per l'esame da parte dei consiglieri regionali e puo' rendere
direttamente pubblici i risultati delle proprie attivita'.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione nonche' rese pubbliche secondo
ulteriori eventuali modalita' ritenute opportune.