LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 9
Ineleggibilita' e incompatibilita'
1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi
esecutivi di Regione, Provincia, Citta' metropolitana, Comunita'
montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli assessori comunali, i
Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende
Unita' sanitarie locali e ospedaliere;
b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri
regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Citta'
metropolitana, di Comunita' montana e di Unione di comuni;
c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali
di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad
esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui
all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del
Governo;
e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano
a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore
civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui
al comma 1, lettere a), c) ed e) possono essere eletti solo se siano
decorsi tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
3. L'incarico di Difensore civico e' incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi
attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale.