REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 7                                                                
Requisiti per l'elezione                                                        
1. Il Difensore civico e' scelto tra persone di riconosciuta                    
professionalita' che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a             
consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza            
in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in               
precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilita' e                  
rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale.            
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si               
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge                   
regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di                     
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli                 
articoli 6, 7 e 15, comma 4.                                                    
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di            
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale.                                     
2) Il testo dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concernente            
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli           
organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 6 - Inizio del procedimento                                               
1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino                
Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A              
cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso e'                     
pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure           
e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e              
contiene almeno le seguenti indicazioni:                                        
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;                        
b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni           
connesse alla carica;                                                           
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto              
meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro              
determinazione;                                                                 
d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono                
essere avanzate le candidature;                                                 
e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei              
casi in cui la nomina e' di competenza del Consiglio;                           
f) le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature.             
2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e                  
periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni                 
radiotelevisive in essa operanti".                                              
3) Il testo dell'art. 7 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concernente            
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli           
organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 7 - Presentazione delle candidature e deliberazione                       
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui                   
all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo'                   
presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli             
incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal                
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il               
possesso dei requisiti previsti.                                                
2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta                  
scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione              
consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei           
soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di                
cause di ineleggibilita', indica le eventuali situazioni di                     
incompatibilita' ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta                 
giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla             
nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.                 
3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente                    
scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi           
1 e 2.                                                                          
4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale           
della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive           
di cui al comma 2 dell'art. 6".                                                 
4) Il testo dell'art. 15, comma 4, della L.R. 27 maggio 1994, n. 24             
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della             
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione           
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 15 - Scadenza e ricostituzione degli organi                               
omissis                                                                         
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del               
periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa           
provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta                   
regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del             
Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i)             
del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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