LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 6
Modalita' dell'azione
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati,
opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarita', le
carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi,
sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari
provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle
questioni sollevate. Indica, anche ai fini dell'apertura del
procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro
comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli
interessati.
2. Il Difensore civico puo' chiedere informazioni e fare proposte
alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con
il pubblico.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio
anche in forma decentrata, puo' disporre un calendario di presenze
periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della
Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.