REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 6                                                                
Modalita' dell'azione                                                           
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati,               
opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarita', le           
carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi,                     
sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari                   
provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle                   
questioni sollevate. Indica, anche ai fini dell'apertura del                    
procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro                   
comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli                   
interessati.                                                                    
2. Il Difensore civico puo' chiedere informazioni e fare proposte               
alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con             
il pubblico.                                                                    
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio            
anche in forma decentrata, puo' disporre un calendario di presenze              
periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della              
Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina