REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 5 Procedimento disciplinare 1. Il Difensore civico puo' chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione. 2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne da' notizia al Difensore civico.