LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 4
Procedimento
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della
fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i
casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni
sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a
richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a
seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli
uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati
tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga
insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il
responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, puo':
a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano
necessari;
c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad
acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso
illegittimamente;
d) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del
proprio intervento.
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto
della pratica e' tenuto a presentarsi. Deve altresi', entro venti
giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti
richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare
il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte
dal Difensore civico stesso.
5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo'
convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il
responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.
6. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri
rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e
fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.
Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta
l'opportunita' di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti
organi regionali.
7. Il Difensore civico da' notizia agli interessati dell'andamento e
dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali
iniziative che essi possono intraprendere.
8. Al Difensore civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio.
9. Il Difensore civico e' tenuto al segreto sulle notizie di cui sia
venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate
secondo le leggi vigenti.
10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare
adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore
civico non siano state, in tutto o in parte, recepite.