DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2003, n. 2314
Artt. 1 e 5, OM 3124/01 - Piano per il proseguimento degli interventi urgenti e per la riduzione del rischio sismico, su edifici pubblici e beni monumentali danneggiati dagli eventi sismici di aprile-giugno 2000, nelle provincie di Forli'-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 19
aprile al 18 giugno 2000, nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna,
Reggio-Emilia e Modena, la Regione Emilia-Romagna, in attuazione
degli artt. 1, 2, 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3076
del 3 agosto 2000, ha provveduto a programmare ed attuare la prima
fase di interventi urgenti, approvando il "Piano di interventi
straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli
eventi sismici aprile-giugno 2000, nelle province di Forli'-Cesena,
Ravenna, Reggio Emilia e Modena. OM 3076/00, art. 2" con decreto n.
35 dell'1 dicembre 2000 dall'Assessore regionale alla "Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile", (di seguito indicato, per
brevita', Assessore delegato) in forza della delega conferitagli,
anche a tal fine, dalla Giunta regionale con deliberazione 1467/00;
preso atto:
- che detto Piano e' stato, ai sensi della citata OM 3076/00,
sottoposto a successiva rimodulazione, approvata con decreto
dell'Assessore delegato n. 35 del 29 ottobre 2001;
- che il Piano e la successiva rimodulazione, con cui sono stati
individuati i soggetti attuatori, la tipologia degli interventi ed i
relativi contributi, sono stati finanziati rispettivamente con
risorse dello Stato pari a Lire 20 miliardi (Euro 10.329.137,98) come
da citata OM 3076/00 e con risorse pari a Lire 2.253.701.617 (Euro
1.163.639,75) quali economie realizzate in esito all'attuazione
dell'OM 2475/96 e riassegnate dallo Stato alla Regione con OM
3181/02, come modificata dalla successiva OM 3220/02, per un totale
pari a Lire 22.253.701.617 (Euro 11.492.777,73) di cui effettivamente
programmata la somma complessiva di Lire 22.247.000.000 (Euro
11.489.616,63) cosi' ripartita:
a) per Euro 10.508.348,52 a favore di interventi su edifici a
fruizione pubblica;
b) per Euro 981.268,11, a favore di interventi su edifici ad uso
abitativo privato ed attivita' produttive;
considerato:
- che la procedura di attuazione di detto Piano e' stata a suo tempo
definita ed approvata con decreti dell'Assessore delegato 16/01 e
19/01;
- che con ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 20 aprile 2001
il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della
Protezione civile, al fine di assicurare l'avvio o il proseguimento
degli interventi connessi con l'alluvione del novembre 1999 e la
crisi sismica di aprile-giugno 2000 ha disposto, in attuazione
dell'art. 144, comma 4 della Legge finanziaria per il 2001, 388/00,
l'assegnazione a favore della Regione Emilia-Romagna di un contributo
annuo pari a 5,3 miliardi di lire, (Euro 2.737.221,57) quale concorso
finanziario al mutuo quindicennale che la Regione medesima e' stata
autorizzata a contrarre e che ha effettivamente contratto per un
ammontare complessivo di Lire 55.465.275.371 (Euro 28.645.424,13);
- che, con riferimento alla crisi sismica di aprile/giugno 2000,
l'art. 5 dell'ordinanza 3124/01, ha disposto che la Regione
provveda:
- (comma 1) "alla definizione di un piano per l'avvio od il
proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni
di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali
danneggiati e per la riduzione del rischio, indicando come soggetti
attuatori degli interventi gli Enti locali interessati o i soggetti
proprietari dei beni danneggiati, ai quali trasferiscono le relative
risorse finanziarie ed operano, compatibilmente con gli interventi
eventualmente gia' avviati, nell'ambito dei limiti e secondo le
procedure di cui alla Legge 61/98 e successive modifiche ed
integrazioni e relative normative tecniche";
- (comma 2) "all'avvio o al proseguimento della concessione di
contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive
danneggiate nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure
stabilite dalla Legge 61/98 e dalle conseguenti direttive tecniche";
richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1172 del 27 giugno
2001, avente titolo: "Eventi alluvionali di ottobre/novembre 1999 ed
eventi sismici di aprile/giugno 2000, verificatesi nel territorio
regionale. Prime indicazioni in attuazione dell'ordinanza
ministeriale 3124/01", con la quale, fra l'altro, relativamente alla
crisi sismica di aprile-giugno 2000:
- si conferma, in capo alla Direzione generale Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', con il supporto tecnico del
Servizio regionale Difesa del suolo, in raccordo operativo con i
Servizi provinciali Difesa del suolo territorialmente interessati, la
competenza in ordine agli adempimenti regionali di cui all'art. 5,
commi 1 e 2 dell'ordinanza 3124/01;
- si stabilisce di destinare la somma di 32 miliardi di lire (Euro
16.526.620,77), quale quota parte del predetto mutuo quindicennale di
Lire 55.465.275.371 (Euro 28.645.424,13), a copertura degli oneri per
l'attuazione del piano degli interventi e per il proseguimento dei
contributi ai privati ed alle attivita' produttive di cui all'art. 5,
commi 1 e 2 dell'ordinanza 3124/01;
considerato:
- che, a seguito di riorganizzazione dei Servizi regionali e della
ridefinizione delle figure dirigenziali, il predetto supporto tecnico
afferisce al Servizio Geologico, Sismico e dei suoli in raccordo
operativo con i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente
interessati;
- che, sulla destinazione da parte della Regione Emilia-Romagna con
la deliberazione della Giunta regionale 1172/01 della suddetta somma,
e' intervenuta apposita presa d'atto del Dipartimento della
Protezione civile (nota OP/32186/EM del 3 ottobre 2001); presa d'atto
caratterizzata, fra l'altro, dalle seguenti prescrizioni:
- "dovra' essere trasmesso per la definitiva presa d'atto il
programma degli interventi delle infrastrutture, degli edifici
pubblici e dei beni monumentali danneggiati (art. 5, comma 1
dell'ordinanza 3124/01) ed il programma degli edifici privati e delle
attivita' produttive danneggiate (art. 5, comma 2), programmi in
prosecuzione degli interventi gia' stabiliti con l'ordinanza 3076/00,
come autorizzati con la presa d'atto del 13 febbraio 2001";
- "dopo la relativa e definitiva presa d'atto in ordine al precedente
punto, si procedera' alla formalizzazione delle procedure, secondo
quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della Legge 61/98";
richiamato altresi' il decreto dell'Assessore regionale n. 21 del 9
luglio 2001 (cosi' come modificato ed integrato dal decreto n. 40,
del 14 novembre 2001), avente titolo: "Attuazione dell'ordinanza
ministeriale 3124/01, relativamente ai territori dell'Emilia-Romagna
interessati dalla crisi sismica di aprile-giugno 2000. Istituzione
del Comitato Tecnico-Scientifico.", a supporto della programmazione e
attuazione di interventi post-sisma e per la riduzione del rischio
sismico in Emilia-Romagna;
preso atto:
- della proposta di "Piano per il proseguimento degli interventi
urgenti e per la riduzione del rischio sismico", in attuazione
dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno 3124/01,
proposta elaborata sul piano tecnico dai sopra citati Servizi
regionali, con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico (CTS),
che si e' riunito in data 12 maggio 2003;
- che il Piano in oggetto individua, relativamente a n. 87 edifici
pubblici e beni monumentali danneggiati e sottoposti a indagine
tecnica, un programma di 85 interventi di riparazione dei danni e
riduzione del rischio sismico nelle province di Forli'-Cesena,
Ravenna, Reggio Emilia e Modena, con specificazione dei relativi
soggetti attuatori e degli importi dei contributi assegnabili a
ciascun intervento, per una somma complessiva pari a Euro
16.526.620,77, quale quota parte dell'ammontare complessivo del mutuo
quindicennale (pari a Euro 28.645.424,13), la cui effettiva
assunzione e' stata approvata con determinazione del Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali 12093/01;
- che lo stesso Piano evidenzia, per una somma complessiva di Euro
3.967.229,29, risorse aggiuntive corrispondenti a quote parti degli
indennizzi assicurativi percepiti dai Comuni di Faenza e Reggio
Emilia e dalla Provincia di Reggio Emilia a seguito di apposite
polizze a suo tempo stipulate anche per il rischio sismico, risorse
gia' presenti nelle disponibilita' di bilancio dei suddetti tre Enti
rispettivamente per Euro 434.613,61, Euro 2.264.628,56 ed Euro
1.267.987,13. Dette risorse aggiuntive sono state individuate,
d'intesa con i suddetti tre Enti, in aderenza a quanto stabilito -
anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 61/98 - con i
decreti dell'Assessore delegato n. 16 e n. 19/01, dove si afferma
che: ". . . i soggetti attuatori interessati provvedano non appena
possibile al riparto, sulla base delle stime indennitarie
omnicomprensive che gli forniranno le Compagnie assicuratrici ed al
netto dei premi assicurativi corrisposti alle Compagnie medesime,
degli indennizzi che andranno a percepire, avendo cura di segnalarne
alla Regione la quota concernente i singoli edifici ricompresi nel
piano, al fine di determinare in sede di contabilita' finale le
economie da riprogrammare per finanziare ulteriori interventi di
ripristino e miglioramento sismico di edifici danneggiati";
- che per quanto riguarda gli edifici privati e le attivita'
produttive danneggiati dalla crisi sismica di aprile-giugno 2000, il
Piano in oggetto non prevede ulteriori finanziamenti in attuazione
dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3124/01, essendo
stato ritenuto sufficiente, in rapporto ai danni segnalati, il
finanziamento gia' assegnato agli edifici privati ed alle attivita'
produttive dal decreto assessorile 35/01 precedentemente richiamato;
- che la suddetta proposta di Piano, e' stata trasmessa al
Dipartimento della Protezione civile con nota dell'Assessore
regionale alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione civile",
prot. n. AMB/GEO/14301 del 13 maggio 2003;
vista la risposta a tale nota da parte del Dipartimento della
Protezione civile (prot. n. DPC/OPE/0031602 del 17/7/2003), con la
quale si rammenta, che alla luce di quanto disposto dall'art. 12
comma 3 dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, il Piano in
oggetto e' da considerarsi operativo all'atto di approvazione
regionale;
dato atto che la somma di Euro 16.526.620,77, necessaria per il
finanziamento dei programmi di interventi in attuazione dell'art. 5
dell'OM 3124/01 e stabilita dalla propria deliberazione 1172/01, e'
allocata e disponibile al Capitolo 48091, "Interventi di ripristino,
di messa in sicurezza, di miglioramento sismico, contributi a
soggetti privati e ad attivita' produttive danneggiate dai sismi nei
mesi di aprile - giugno 2000 e da calamita' idrogeologiche nei mesi
di ottobre - novembre 1999. Mutui con oneri di ammortamento a carico
dello Stato. (Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001)", di
cui all'UPB 1.4.4.3.17510 - Interventi urgenti per eventi calamitosi
nei territori della regione - Altre risorse vincolate, del bilancio
di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2003;
ritenuto pertanto:
- di assegnare ai soggetti attuatori degli interventi del suddetto
Piano, le somme indicate per ciascun intervento (colonna 1 "Importi
di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1) per l'importo
complessivo di Euro 16.526.620,77;
- di individuare quali risorse aggiuntive a carico delle
disponibilita' di bilancio dei Comuni di Faenza e Reggio Emilia e
della Provincia di Reggio Emilia, l'importo complessivo di Euro
3.967.229,29 limitatamente ad interventi di tali Enti (colonna 2
"Importi di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1);
ritenuto altresi' di definire specifiche modalita' di attuazione
degli interventi del Piano in oggetto e di erogazione dei contributi
assegnati ai soggetti attuatori, nell'ambito dei limiti e secondo le
procedure di cui alla Legge 61/98 e successive modifiche ed
integrazioni e relative normative tecniche;
viste le Leggi regionali 23 dicembre 2002, nn. 38 e 39 e 26 luglio
2003, nn. 15 e 16;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente
ad oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale "Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'", dott.
Bruno Molinari, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01
e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e presidio dei
processi connessi alla predisposizione del bilancio e rendiconto"
dott.ssa Maria Grazia Gaspari, in sostituzione del Responsabile del
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai
sensi delle note del Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali prot. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002 e prot.
ARB/DRF/03/2445-i del 21 gennaio 2003 e della deliberazione della
Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla "Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana", e dell'Assessore alla
"Difesa del suolo e della costa. Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in conformita' alle premesse, in attuazione
dell'art. 5, dell'ordinanza ministeriale 3124/01, l'elenco degli
interventi inseriti nel "Piano per il proseguimento degli interventi
urgenti e per la riduzione del rischio sismico, su edifici pubblici e
beni monumentali danneggiati dagli eventi sismici di aprile-giugno
2000, nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e
Modena", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di assegnare ai soggetti attuatori degli interventi del suddetto
Piano, le somme indicate per ciascun intervento (colonna 1 "Importi
di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1), per l'importo
complessivo di Euro 16.526.620,77;
3) di dare atto che, in conformita' alle premesse, la somma di Euro
16.526.620,77, e' allocata e disponibile al Capitolo 48091
"Interventi di ripristino, di messa in sicurezza, di miglioramento
sismico, contributi a soggetti privati e ad attivita' produttive
danneggiate dai sismi nei mesi di aprile - giugno 2000 e da calamita'
idrogeologiche nei mesi di ottobre - novembre 1999. Mutui con oneri
di ammortamento a carico dello Stato. (ordinanza ministeriale n. 3124
del 12 aprile 2001)", di cui all'UPB 1.4.4.3.17510 - Interventi
urgenti per eventi calamitosi nei territori della regione - Altre
risorse vincolate, del Bilancio di previsione regionale per
l'esercizio finanziario 2003;
4) di individuare quali risorse aggiuntive, a carico delle
disponibilita' di bilancio dei Comuni di Faenza e Reggio Emilia e
della Provincia di Reggio Emilia, l'importo complessivo di Euro
3.967.229,29 limitatamente ad interventi di tali Enti (colonna 2
"Importi di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1);
5) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente
atto anche:
- l'Allegato 2: "Modalita' di attuazione degli interventi";
- l'Allegato 3: "Modalita' di erogazione dei contributi spettanti ai
soggetti attuatori";
6) di dare atto che il Dirigente competente provvedera', con propri
atti formali ai sensi della L.R. 40/01 e della propria delibera
447/03, alla concessione ed impegno dei finanziamenti a favore dei
soggetti beneficiari di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento
a presentazione dei progetti esecutivi dei lavori e della
documentazione attestante la copertura finanziaria degli interventi
stessi;
7) di dare atto inoltre che alla liquidazione dei finanziamenti
provvedera' il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi
della L.R. 40/01 e della propria delibera 447/03 nel rispetto delle
modalita' di erogazione stabilite dall'Allegato 3 al presente
provvedimento;
8) di dare atto infine che, per quanto non espressamente previsto
nella presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni operative
indicate nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla
Legge 61/98 e successive modifiche ed integrazioni e relative
normative tecniche;
9) di dare atto, infine, che le eventuali economie risultanti a saldo
dei contributi assegnati con il presente atto, torneranno nelle
disponibilita' della Giunta regionale;
10) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Modalita' di attuazione degli interventi
Disposizioni generali
I soggetti attuatori degli interventi inseriti nell'elenco di cui
all'Allegato 1, sono competenti e responsabili ad adottare tutti gli
atti necessari alla realizzazione degli interventi, in particolare:
- l'esecuzione o l'affidamento della progettazione, l'approvazione
del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri, visti o nulla osta
o autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori, della direzione lavori, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonche' la
nomina del collaudatore;
- le liquidazioni, i pagamenti e le rendicontazioni conseguenti
all'attuazione dell'intervento.
Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i soggetti attuatori
tengono conto di quanto disposto ai sensi delle normative vigenti sui
lavori pubblici e delle disposizioni del presente allegato. Per
quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti, anche
per la parte cofinanziata (colonna 3 dell'Allegato 1), i soggetti
attuatori possono avvalersi di quanto disposto dall'art.14, commi da
1 a 9 della Legge 61/98.
Le realizzazioni degli interventi inseriti nell'elenco di cui
all'Allegato 1, sono subordinate all'apposizione sui progetti
esecutivi, del "visto di conformita' al piano e di congruita'
tecnico-economica" di seguito indicato come "visto di conformita'",
da parte dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti.
1. Progettazione degli interventi
I progetti degli interventi indicati nell'elenco di cui all'Allegato
1, gia' oggetto di precedenti finanziamenti a valere sui fondi di cui
all'ordinanza ministeriale 2475/96 (prima fase) e/o all'art. 19 della
Legge 61/98 (seconda fase) e/o all'ordinanza ministeriale 3076/00 e/o
all'ordinanza ministeriale 3181/02, come modificata dall'ordinanza
ministeriale 3220/02, devono:
- contenere, nell'illustrazione grafica e di relazione dello stato di
fatto, l'indicazione delle eventuali opere gia' realizzate (a seguito
degli eventi sismici verificatisi nell'ottobre 1996 e/o nel 2000),
gli eventuali aggravamenti di quadri lesionativi preesistenti e/o
nuovi riscontrati dopo gli ultimi eventi sismici verificatisi
nell'aprile e giugno 2000;
- essere sviluppati rispetto agli interventi finanziati per il sisma
del 1996 e/o a quelli in attuazione dell'ordinanza ministeriale
3076/00, secondo una logica di progettazione unitaria, che utilizza i
diversi finanziamenti disponibili per il medesimo immobile;
- essere conformi alle prescrizioni tecniche definite con
deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 60 del 10 maggio
1999;
- contenere le indicazioni analitiche per le stime dei lavori secondo
quanto disposto dall'"Elenco prezzi per opere di riparazione e
consolidamento sismico di edifici esistenti", approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1848 del 19 ottobre 1998 e
ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in Lire con il
corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino Ufficiale
regionale n. 60 del 10 maggio 1999;
- specificare nel quadro economico riepilogativo la suddivisione dei
costi in finanziabili e non finanziabili, secondo il disposto
normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per
lavori ed eventuali indagini diagnostiche, anche per le spese
tecniche e dell'IVA. A tal fine, le spese tecniche, per la
progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo, determinate in
base alle vigenti tariffe professionali, sono ammesse a contributo
entro il limite massimo del 10% dell'importo lavori a base di gara
d'appalto e/o dei lavori in economia, piu' i relativi oneri fiscali e
previdenziali.
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, tenuto conto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3/7/2003,
pubblicato in data 21/8/2003 nella Gazzetta Ufficiale n. 193, che
disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di
coordinamento dei cantieri edili temporanei o mobili e
dell'"Aggiornamento elenco prezzi regionale dei prezzi per lavori di
difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini diagnostiche e
rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza - annualita'
2003" approvato con delibera di Giunta regionale n. 519 del 31/3/2003
pubblicata in data 20/5/2003 nel Bollettino Ufficiale regionale n.
72, dovra' essere elaborato un computo metrico specifico sulla base
di tale elenco prezzi.
Relativamente a eventuali indagini diagnostiche (quali saggi,
prelievi di campioni o prove di caratterizzazione fisica, chimica o
meccanica dei materiali ecc.) strettamente funzionali a idonee e
verificate scelte progettuali per i relativi interventi per la
riduzione del rischio sismico, e comunque per un limite massimo del
3% dell'importo complessivo dei lavori, al progetto dovra' essere
allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole
voci e l'eventuale elenco prezzi utilizzato.
I contributi assegnati per ciascun intervento, a valere sui fondi di
cui all'Ordinanza Ministeriale 3124/01, piu' le quote parti di
indennizzi assicurativi, colonne 1 e 2 del prospetto di cui
all'Allegato 1, sono destinati esclusivamente alla copertura delle
seguenti tipologie di spesa:
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, delle opere a carattere
strutturale necessarie per riparare i danni prodotti dall'evento
sismico e per conseguire l'obiettivo della riduzione del rischio
sismico, nonche' le finiture strettamente connesse e le eventuali
indagini diagnostiche;
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, degli oneri per la
sicurezza;
- spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione
lavori, di collaudo) relative alle opere sopra richiamate;
- imprevisti, al lordo dell'IVA, nella misura max del 10% ai sensi
del DPR 554/99 art. 44, comma 3, let. b).
Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente allegato
puo' comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico
dell'ente attuatore; in tale caso il "visto di conformita'" per dette
opere aggiuntive e' limitato al parere di congruita' tecnica per i
soli aspetti strutturali.
Il succitato "Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento
sismico di edifici esistenti" di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 1848/98, potra' essere soggetto, ove necessario per singole
voci, ad adeguamenti di prezzo, debitamente motivati e documentati
dai soggetti attuatori solo se in aumento, in conseguenza delle
eventuali variazioni del costo dei materiali, della manodopera e di
quant'altro strettamente pertinente alla realizzazione
dell'intervento.
ammesso il ricorso a nuovi prezzi esclusivamente nei casi in cui non
sia possibile risalire attraverso il suddetto elenco prezzi regionale
alla lavorazione prevista. Dovra' quindi essere giustificata
l'impossibilita' di ricorso a tecniche di intervento tradizionali ed
essere allegata una dettagliata analisi prezzi specificando le
singole voci e l'elenco prezzi utilizzato.
Le economie di spesa dei singoli interventi determinate dai ribassi
d'asta o dalla parziale realizzazione degli interventi tornano nella
disponibilita' della Giunta regionale.
1.1 Modalita' di presentazione dei progetti di interventi gia'
eseguiti
Gli interventi sugli immobili inseriti nell'elenco di cui
all'Allegato 1, che risultano gia' eseguiti alla data di
pubblicazione del presente provvedimento, tramite risorse proprie dei
soggetti attuatori, per particolari esigenze di urgenza o di pubblica
incolumita', sono ammessi a finanziamento alle seguenti condizioni:
a) che gli interventi corrispondano ai parametri e alle prescrizioni
tecniche stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale 283/99,
fermo restando quanto stabilito, con il presente atto, relativamente
alle spese tecniche e agli oneri della sicurezza. Il computo metrico
relativo ai lavori eseguiti dovra' essere redatto anche a posteriori
sulla base dell'elenco prezzi regionale succitato;
b) che nel caso degli edifici vincolati ai sensi del DLgs n. 490 del
29 ottobre 1999, gli interventi abbiano ottenuto il preventivo parere
delle competenti Soprintendenze.
I soggetti attuatori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento presentano al Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente, gli elaborati progettuali di cui alla
precedente lettera a) per l'ottenimento del "visto di conformita'"
allegando altresi' una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', corrispondente alla comunicazione di fine lavori, redatta
e sottoscritta dal responsabile del procedimento oppure, nei casi in
cui la nomina di quest'ultimo non sia richiesta dalla legge, dal
direttore dei lavori congiuntamente al legale rappresentante
dell'ente. Detta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' deve
altresi' citare gli estremi della nota di autorizzazione ex art. 23
TU 490/99 ed essere contestualmente inviata in copia anche alla
competente Soprintendenza.
1.2 Modalita' di presentazione dei progetti di interventi ancora da
eseguire
Le modalita' di seguito specificate, relative alla presentazione dei
progetti esecutivi degli interventi, da parte dei soggetti attuatori,
al fine dell'apposizione del "visto di conformita'", sono distinte in
relazione al fatto che gli immobili ricadano o meno in comuni
classificati sismici con riferimento al DM 23/7/1983, e siano o no
vincolati, ai sensi del DLgs n. 490 del 29 ottobre 1999.
- Per gli interventi ubicati nei comuni classificati sismici con
riferimento al DM 23/7/1983, l'apposizione del "visto di
conformita'", da parte del Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente, ha anche valore di "parere tecnico" per
il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori.
Per tali interventi si applica la disciplina sostanziale e
procedurale di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' alla
L.R. 19 giugno 1984 n. 35, e successive modifiche ed integrazioni ed
al R.R. 13 ottobre 1986, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni.
- Per gli interventi da eseguirsi nei comuni non classificati sismici
con riferimento al DM 23/7/1983, i soggetti attuatori, nel calibrare
gli interventi di miglioramento sismico, sia nella visione
complessiva del comportamento strutturale, sia negli interventi
specifici, terranno conto di un grado di sismicita' S= 6,
corrispondente a zone sismiche di terza categoria.
Si dispone, inoltre, che i progetti vengano redatti, per la parte
dell'immobile interessata dall'intervento, tenendo conto dell'insieme
strutturale e secondo obiettivi di "miglioramento sismico", con
preliminare riferimento ai punti da 1.3 a 1.9 delle prescrizioni
tecniche approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 283/99.
Tali prescrizioni hanno come principale quadro di riferimento la
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative tecniche
nazionali di cui ai decreti ministeriali, adottati ai sensi degli
articoli 1 e 3 della medesima legge. In particolare, il punto 1.9
richiama come allegate parti integranti di dette prescrizioni:
a) le "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di
completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e
consolidamento sismico di edifici esistenti" (Allegato A);
b) e, qualora i progetti riguardino gli interventi di restauro nei
beni architettonici di valore storico-artistico, le "Istruzioni
generali per la redazione di progetti di restauro nei beni
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica" (Allegato
B).
L'ente attuatore trasmettera' il progetto esecutivo al Servizio
Tecnico di Bacino territorialmente competente in triplice copia di
cui due verranno restituite all'ente stesso, a seguito
dell'apposizione del "visto di conformita'", al fine di ottemperare
agli adempimenti di competenza comunale.
La trasmissione del progetto esecutivo deve avvenire entro 120 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione. Alla
scadenza il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente,
comunica al Servizio Riqualificazione urbana l'elenco delle eventuali
inadempienze.
Nei successivi 60 giorni, dalla data di ricevimento del progetto
esecutivo, il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente
effettua l'istruttoria tecnica su di esso, provvedendo ad apporre il
"visto di conformita'", visto includente l'identificazione di
eventuali fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per
le quali l'ente attuatore dovra' segnalare la data di inizio lavori.
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati
progettuali trasmessi, il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente
competente fissa un termine ultimo e congruo per l'invio della
documentazione progettuale richiesta.
Qualora entro il suddetto termine non siano stati trasmessi i
progetti o le integrazioni richieste, il competente Servizio Tecnico
di Bacino comunica al Servizio Riqualificazione urbana la chiusura
dell'istruttoria inerente l'intervento, data l'impossibilita' di
procedere alla apposizione del "visto di conformita'", con
conseguente revoca del contributo assegnato.
I progetti esecutivi degli interventi su edifici vincolati, ai sensi
del DLgs n. 490 del 29 ottobre 1999, devono essere trasmessi
dall'ente attuatore contestualmente anche alla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente per
l'acquisizione del relativo nulla-osta.
Nei casi in cui i suddetti interventi hanno importo lavori a base
d'asta pari o superiore a 450.000,00 Euro il Servizio Tecnico di
Bacino e la Soprintendenza territorialmente competenti concorderanno
un calendario di incontri, che consenta di procedere ad un esame
tecnico congiunto dei progetti esecutivi.
Per eventuali casi di particolare complessita' tecnica, anche per
importo lavori a base d'asta inferiore a 450.000,00 Euro, e comunque
qualora si verifichi incompatibilita' fra le prescrizioni espresse
dai suddetti organi, e' fatta salva la possibilita', per il soggetto
attuatore, di richiedere l'esame congiunto del progetto.
2. Consulenza
Per la redazione dei progetti e/o nel corso dei lavori, qualora
sorgano difficolta' di giudizio tecnico, i soggetti attuatori possono
avvalersi della consulenza tecnica regionale che, tramite esperti del
Comitato Tecnico Scientifico istituito con decreto dell'Assessore
alla Difesa del suolo e della costa. Protezione civile 40/01, verra'
svolta d'intesa con i tecnici incaricati dai soggetti attuatori della
progettazione e/o conduzione lavori.
Anche i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti
potranno avvalersi della consulenza tecnica di cui al precedente
capoverso su loro richiesta per l'attivita' di loro competenza,
nonche' ai fini della vigilanza di cui al successivo punto 7.
3. Affidamento dei lavori
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, Legge 61/98, i soggetti attuatori
possono affidare a trattativa privata previa gara informale i lavori
in oggetto, di importo fino a due milioni di Euro. Alla gara debbono
essere invitate almeno 15 imprese aventi i requisiti di legge, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della Legge
109/94. E' sempre fatto salvo il ricorso alle altre procedure di
affidamento stabilite dalla Legge 109/94 in relazione all'importo dei
lavori o all'esecuzione di lavori in economia.
Nell'avviso di gara sara' stabilito che qualora l'aggiudicatario non
si presenti alla stipula del contratto entro il termine fissato dal
soggetto attuatore, si potra' procedere all'affidamento dei lavori
all'impresa immediatamente seguente in graduatoria incamerando la
cauzione provvisoria, con conseguente esclusione da altri futuri
appalti di opere comprese nel Piano degli interventi.
4. Contratto d'appalto
Nei contratti d'appalto, stipulati dai soggetti attuatori, dovranno
essere espressamente richiamate, quali parti integranti degli
stessi:
a) le disposizioni del presente atto e le "prescrizioni tecniche e
parametri" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 283/99,
nonche' l'"Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento
sismico di edifici esistenti" di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 1848/98;
b) gli estremi del "visto di conformita'" rilasciato sul progetto dal
Servizio Tecnico di Bacino competente territorialmente;
c) le norme derogate circa le modalita' di affidamento lavori;
d) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed
ispezione da parte del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente
competente, producendo la documentazione eventualmente richiesta,
nonche' qualsiasi adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi
e accertamenti ai quali sia il soggetto attuatore che l'impresa
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico;
e) la clausola inerente i poteri sostitutivi da parte della Regione
nei casi previsti.
Inoltre il contratto disciplinera' i rapporti giuridici con le
imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di
eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema
dei flussi di finanziamento precisato nell'Allegato 3.
5. Inizio lavori
Consegna ed effettivo inizio lavori debbono avvenire entro 4 mesi
dalla trasmissione del "visto di conformita'". Le opere devono essere
completate di norma entro 20 mesi successivi alla consegna dei
lavori.
6. Varianti
Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti
concernenti il progetto originario sul quale e' stato apposto il
"visto di conformita'", anche nel caso non comportino aumento di
spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione
tecnica strutturale.
Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo "visto di
conformita'" da parte del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente
competente, quelle indicate all'art. 25, comma 3, II periodo della
Legge 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il
limite del 15% indicato all'art. 14, comma 5 della Legge 61/98,
purche' soddisfino l'ulteriore condizione di poter essere considerate
come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica
strutturale adottata nell'originario progetto gia' corredato di
"visto di conformita'". A tal fine il direttore dei lavori, su
proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non
sostanziale della variante dandone comunque notizia agli organismi
competenti.
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve
essere comunicata al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente
competente e tali variazioni non possono comportare aumento del
contributo assegnato di cui al "visto di conformita'" e la maggior
spesa rimane a carico del soggetto attuatore.
7. Vigilanza e poteri sostitutivi
La Regione puo' provvedere alla vigilanza, tramite il Servizio
Tecnico di Bacino territorialmente competente, sulla esecuzione dei
lavori, ferma restando la responsabilita' dei soggetti attuatori per
la regolare esecuzione dei medesimi.
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o
giudizio.
Qualora dalle verifiche sugli interventi, effettuate ai sensi di
quanto previsto ai punti precedenti, emergano gravi inadempienze o
violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli
interventi, su segnalazione del Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente, il Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' diffida il
soggetto attuatore a provvedere alla rimozione dell'inadempienza o
violazione, assegnando a tal fine un congruo termine.
Scaduto tale termine senza che il soggetto attuatore abbia provveduto
o addotto un giustificato motivo, il Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', con propria
determinazione, nomina un Commissario ad acta, cui affidare la
realizzazione o il completamento dell'intervento, e che, per il
periodo in cui e' nominato, subentra di diritto al soggetto attuatore
nel contratto d'appalto al fine dell'esercizio dei poteri
sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione nel relativo contratto
stipulato con l'appaltatore.
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali oneri derivanti
dalle inadempienze o violazioni contestate.
Dove quanto sopra specificato non fosse possibile, una esecuzione dei
lavori non conforme alla soluzione tecnica strutturale del progetto
approvato e gia' corredato di "visto di conformita'" comporta la
decadenza del contributo assegnato e la revoca di quanto
eventualmente gia' erogato.
8. Collaudo
Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di
regolare esecuzione a norma delle leggi vigenti, e comunque per
importi a base d'appalto superiori a 200.000,00 Euro, il soggetto
attuatore, previa richiesta di designazione alla Direzione generale
alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', provvedera'
alla nomina del collaudatore, da scegliere tra ingegneri ed
architetti regionali di comprovata esperienza in materia di controlli
sismici, inseriti nell'elenco di cui alla determinazione n. 12725 del
22 dicembre 2000, integrata con determinazione n. 7966 del 2 luglio
2003.
Il collaudo sara' svolto in corso d'opera, con prioritaria attenzione
a fasi lavorative di particolare importanza preventivamente segnalate
dalla direzione lavori, anche in relazione a quanto eventualmente
previsto nel "visto di conformita'".
Lo stesso collaudo avra' anche valenza di controllo della regolarita'
degli atti contabili necessari ai fini della liquidazione dei
contributi secondo le modalita' esplicitate nel successivo Allegato
3.
9. Controversie
Nel caso insorgano controversie fra soggetto attuatore e Servizio
Tecnico di Bacino territorialmente competente in merito alla
apposizione del "visto di conformita'" o agli adempimenti connessi
con l'attivita' di vigilanza e controllo di cui al punto precedente,
il Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana esperisce un
tentativo di accordo bonario fra le parti in causa, acquisendo i
relativi pareri.
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del
Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana, il Direttore
generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'
provvede con proprio atto definitivo a disporre in merito alla
controversia adottando le misure necessarie.
ALLEGATO 3
Modalita' di erogazione dei contributi spettanti ai soggetti
attuatori
Premessa
Le richieste di erogazione del contributo, da parte dei soggetti
attuatori, successivamente all'ottenimento del "visto di
conformita'", sono distinte in relazione agli importi indicati nella
colonna 1 dell'Allegato 1, come di seguito riportato.
Per importi inferiori o uguali a 200.000,00 Euro le richieste devono
essere trasmesse al Servizio Riqualificazione urbana secondo le
seguenti modalita' (in alternativa tra loro):
- in un'unica soluzione, a lavori ultimati dietro presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'allegato
Modello 3.d;
- in corso di realizzazione dell'intervento richiedendo
l'erogazione:
- di un primo acconto, pari al 20% della somma ammessa a
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' di cui al Modello 3.a;
- di un unico stato d'avanzamento, previo recupero proporzionale
dell'acconto se e' stato richiesto, e dietro presentazione unicamente
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al
Modello 3.b;
- del saldo corrispondente allo svincolo delle ritenute a garanzia
pari al 5% dell'importo netto dei lavori ammessi a finanziamento,
dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di cui al Modello 3.c, a lavori ultimati e dietro
presentazione del certificato di regolare esecuzione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati Modelli devono essere
redatte e sottoscritte dal responsabile del procedimento; nei casi in
cui la nomina di quest'ultimo non sia prevista per legge, le
dichiarazioni saranno redatte dal direttore dei lavori e sottoscritte
sia da quest'ultimo che dal legale rappresentante dell'ente.
Per tali interventi e' previsto il controllo a campione, secondo il
criterio della casualita' numerica, nella misura del 15% del totale.
La Regione si riserva la facolta' di sottoporre a controllo ulteriori
interventi laddove siano state rilevate anomalie.
Il controllo sara' diretto a verificare:
- la coerenza degli interventi agli obiettivi dell'ordinanza
3124/01;
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel
corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi.
Con uno o piu' atti del Responsabile del Servizio Riqualificazione
urbana saranno resi noti gli interventi ricadenti nel campione,
unitamente ai nominativi dei funzionari incaricati e del responsabile
del procedimento di controllo. Questi ultimi saranno designati dal
Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente
competente, su richiesta del Responsabile del Servizio
Riqualificazione urbana.
A seguito della scelta del campione il Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente richiedera' agli enti interessati tutta
la documentazione contabile necessaria alle verifiche di cui sopra,
provvedendo successivamente a trasmettere gli esiti del controllo al
Servizio Riqualificazione urbana per gli adempimenti di competenza.
Per importi superiori a 200.000,00 Euro ogni richiesta deve essere
prima verificata dal collaudatore che esprime il proprio nulla osta
da allegare alle singole domande di liquidazione che devono essere
poi trasmesse al Servizio Riqualificazione urbana secondo le seguenti
modalita'.
a) Richiesta di un acconto (20%) L'ente trasmette la richiesta di
liquidazione di un acconto, pari al 20% dell'importo del contributo
massimo liquidabile, dietro presentazione della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui al Modello 3.a, unitamente
al verbale di visita del collaudatore che attesti l'effettivo inizio
lavori.
b) Richiesta di liquidazione per stati di avanzamento Il soggetto
attuatore puo' successivamente trasmettere la richiesta di
liquidazione per stati di avanzamento lavori, secondo quanto previsto
nel capitolato speciale d'appalto, previo recupero proporzionale
dell'acconto se e' stato richiesto, dietro presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al Modello
3.b, allegando il verbale di visita del collaudatore in corso
d'opera.
c) Richiesta del saldo corrispondente allo svincolo Il soggetto
attuatore, successivamente alla ultimazione dei lavori, trasmette la
richiesta del saldo corrispondente allo svincolo delle ritenute a
garanzia pari al 5% dell'importo netto dei lavori ammessi a
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' di cui al Modello 3.c, allegando il certificato
di collaudo.
(segue allegato fotografato)