REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2203

Parere in merito al progetto di Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Tevere con delibera n. 101 dell'1 agosto 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
riscontrato che:                                                                
- il Progetto di Piano e' stato formato in ottemperanza all'art. 17             
della Legge 183/89, secondo la fattispecie di cui al comma 6 ter                
dello stesso articolo, ovvero come stralcio relativo al settore del             
rischio idraulico e del rischio da frana;                                       
- l'ambito territoriale di riferimento e' costituito dal bacino                 
idrografico del fiume Tevere, cosi' come definito dal DPR 1 giugno              
1998;                                                                           
- la Regione Emilia-Romagna e' interessata dal Progetto di Piano per            
una porzione molto limitata, pari a circa 28 Kmq. relativa al tratto            
iniziale del fiume Tevere, le cui sorgenti ricadono nel territorio              
comunale di Verghereto in provincia di Forli'-Cesena;                           
- il Progetto di Piano persegue l'obiettivo di garantire un livello             
di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e              
idrogeologico, che sia compatibile con l'utilizzo e lo sviluppo del             
territorio;                                                                     
- il suddetto obiettivo e' perseguito attraverso azioni non                     
strutturali, rappresentate da disposizioni normative finalizzate alla           
corretta gestione del territorio in chiave di difesa idrogeologica ed           
ambientale, ed azioni strutturali, rappresentate da interventi mirati           
a raggiungere un adeguato livello di sicurezza per le popolazioni e             
le infrastrutture esposte al rischio di inondazione e di frana;                 
considerato di formulare il seguente parere regionale sul Progetto di           
Piano, con le relative, conseguenti, proposte di modifica                       
all'Autorita' di Bacino del Fiume Tevere, si rileva quanto segue:               
a) il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed             
articolato, composto da parti distinte - l'analisi della rete                   
idrografica e dei dissesti di versante, le norme d'uso del                      
territorio, gli indirizzi alla pianificazione urbanistica - ognuna              
delle quali presenta caratteristiche specifiche per livello di                  
approfondimento, effetti sul sistema degli Enti locali e della                  
pianificazione. La valutazione sul Progetto di Piano non puo' quindi            
che essere articolata e diversificata, pur all'interno di un quadro             
complessivamente positivo, in quanto questo Piano e' una prima                  
risposta ad un'esigenza di sicurezza territoriale. Tale Progetto                
definisce criteri e metodi di lavoro omogenei a scala di bacino per             
il raggiungimento di un maggiore grado di sicurezza del territorio e            
per meglio coordinare il processo di riqualificazione dello stesso.             
Pone inoltre le basi per una gestione organica e sistemica del                  
territorio, che coinvolge una molteplicita' di enti, tale da                    
garantire che i singoli interventi a carattere locale non abbiano               
effetti negativi sulla restante parte del bacino;                               
b) le metodologie utilizzate per l'analisi delle problematiche                  
geomorfologiche ed idrauliche sono in linea di massima condivisibili            
anche se, in relazione alla porzione di territorio di competenza                
regionale, si evidenziano difformita' con i risultati di studi di               
dettaglio effettuati dagli uffici regionali competenti in materia di            
difesa del suolo;                                                               
c) con l'adozione del Progetto di Piano non sono state introdotte               
misure di salvaguardia (ex comma 6 bis, art. 17, Legge 183/89). Si              
ritiene opportuno che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di               
Bacino provveda in merito, ancorche' tardivamente, onde evitare,                
nella fase transitoria all'approvazione del Piano, che siano                    
realizzati interventi di trasformazione del territorio in contrasto             
con gli indirizzi del Piano;                                                    
d) per quanto riguarda l'apparato normativo, si osserva quanto segue:           
- con riferimento all'art. 4 delle norme, si ritiene necessaria la              
cassazione del comma 2, che riprende il contenuto del comma 5                   
dell'art. 1 bis della Legge 365/00. Tale comma, alla luce di uno                
specifico ricorso presentato dalle Regioni, e' stato annullato dalla            
Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2002, n. 524) che lo ha               
dichiarato "in netto contrasto con le competenze regionali in materia           
di pianificazione urbanistica"; - con riferimento al comma 8                    
dell'art. 4, si ritiene opportuno esplicitare, al fine di evitare               
interpretazioni errate, che in ogni caso devono essere fatte salve le           
disposizioni piu' restrittive contenute nella legislazione vigente,             
comprese quelle presenti negli strumenti di pianificazione                      
territoriale di livello regionale, provinciale e comunale o in altri            
piani di tutela del territorio, quali ad esempio i Piani paesistici;            
- si ritiene opportuno integrare il comma 1 dell'art. 9 prevedendo la           
possibilita', in sede di verifica della compatibilita' delle                    
previsioni urbanistiche vigenti, di aggiornare la delimitazione delle           
aree in dissesto sulla base di studi geomorfologici di maggior                  
dettaglio; - con riferimento all'art. 9, si rileva che le norme non             
dettano disposizioni per le aree a rischio R1 e R2, eventualmente               
risultanti dagli approfondimenti demandati ai Comuni all'art. 9 in              
sede di verifica di compatibilita' della pianificazione urbanistica             
vigente con le condizioni di dissesto. Si ritiene opportuno integrare           
le norme introducendo uno specifico articolo che rinvii ai Comuni il            
compito di regolamentare l'uso del territorio nelle aree a rischio R1           
e R2 in sede di revisione dello strumento urbanistico per                       
l'adeguamento al PAI; - con riferimento al riordino del vincolo                 
idrogeologico, previsto dall'art. 10 delle norme, si ritiene che la             
carta indice di franosita' totale (scala 1:250.000) sia ad una scala            
di non sufficiente dettaglio per poter essere utilizzata quale                  
elaborato di riferimento; - con riferimento all'art. 12 relativo alle           
aree classificate a rischio da frana R3, si rileva la difformita' con           
quanto disposto nell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui alla              
Legge 267/98, che limita la possibilita' di ampliamento alle sole               
esigenze connesse ad adeguamenti normativi. Si ritiene pertanto                 
opportuna una revisione dell'art. 12 al fine di renderlo conforme al            
suddetto Atto; - con riferimento all'art. 25 relativo alla fascia A,            
si rileva che la normativa applicata non e' conforme con quanto                 
disposto nell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui alla Legge               
267/98; si ritiene pertanto necessaria una revisione dell'articolato            
che impedisca la realizzazione di manufatti, ancorche' modesti, che             
possano interferire con il libero deflusso della piena di                       
riferimento;                                                                    
e) il Progetto di Piano individua un'area a rischio da frana R3 nella           
loc. Balze di Verghereto (cod. EM001), gia' oggetto di specifica                
perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del Piano territoriale           
paesistico regionale (PTPR) della Regione Emilia-Romagna con delibera           
di Giunta regionale 1015/99 "Legge 9 luglio 1908 e art. 29 del PTPR -           
Perimetrazione e zonizzazione delle aree in dissesto dell'abitato di            
Balze in comune di Verghereto". Si osserva che le due perimetrazioni            
risultano difformi sia per quanto riguarda la perimetrazione e la               
zonizzazione sia per quanto riguarda la normativa ad esse applicata.            
Al fine di evitare il sussistere di perimetrazioni e norme differenti           
relative alla stessa area, si chiede che nel Piano sia fatta salva la           
vigente perimetrazione, con le relative norme, che rappresenta il               
risultato di studi ed indagini dettagliate condotte dal Servizio                
Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli ed e', inoltre, gia' recepita dallo              
strumento urbanistico comunale e dal Piano territoriale di                      
coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Forli'-Cesena;              
f) con riferimento alla cartografia geomorfologica prodotta in sede             
di redazione del Progetto di PAI, si fa presente che la Regione                 
Emilia-Romagna e' dotata di elaborati di cartografia geologica (carta           
geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000 della regione              
Emilia-Romagna) e del dissesto (carta dell'inventario del dissesto              
della regione Emilia-Romagna in scala 1:25.000) derivanti da rilievi            
di terreno e soggetti a periodici aggiornamenti e revisioni. Per tale           
motivo, si ritiene opportuno che la carta "Inventario dei fenomeni              
franosi" elaborata dall'Autorita' di Bacino sia rivista, per quanto             
concerne il territorio di competenza regionale, sulla base dei dati             
aggiornati contenuti nella cartografia del dissesto della regione;              
tenuto conto che non sono pervenute osservazioni sul Progetto di                
Piano sulle quali la Regione, ai sensi del comma 9 dell'art. 18 della           
Legge 183/89, avrebbe dovuto esprimersi;                                        
richiamate:                                                                     
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "Testo Unico             
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione              
Emilia-Romagna";                                                                
- la propria deliberazione n. 2832 del 12 dicembre 2001 che                     
istituisce le strutture regionali tra cui quelle afferenti alla                 
Direzione generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa;                    
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente ad oggetto           
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente               
deliberazione espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del              
suolo e della costa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01            
e della propria deliberazione 447/03;                                           
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di formulare parere positivo, per le motivazioni e con le riserve            
espresse in narrativa, sul Progetto di Piano stralcio per l'assetto             
idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di             
Bacino del Fiume Tevere con deliberazione n. 101 dell'1 agosto 2002,            
in quanto strumento atto a definire le azioni di governo necessarie a           
ridurre il rischio idraulico e idrogeologico nel territorio                     
interessato dal Progetto di Piano;                                              
2) di fare proprio il "Parere in merito al Progetto di Piano stralcio           
di assetto idrogeologico" (Allegato A) espresso dalla Conferenza                
programmatica e corredato dal verbale della Conferenza stessa                   
(Allegato A1);                                                                  
3) di esprimere su alcuni aspetti specifici del Progetto di Piano               
stesso il parere formulato nel "considerato";                                   
4) di precisare che i citati Allegati A e A1 sono parte integrante e            
sostanziale della presente deliberazione;                                       
5) di inviare copia del presente atto deliberativo all'Autorita' di             
Bacino del Fiume Tevere, ai sensi del comma 9 dell'art. 18 della                
Legge 18 maggio 1989, n. 183;                                                   
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Conferenza programmatica                                                        
(art. 1 bis, DL 279/00, convertito con Legge 365/00)                            
Parere in merito al Progetto di Piano stralcio di assetto                       
idrogeologico, adottato con deliberazione n. 101 dell'1 agosto 2002             
del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Tevere            
Premessa                                                                        
Il Progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, d'ora in                
avanti denominato Progetto di Piano, e' stato adottato dal Comitato             
istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Tevere nella seduta            
dell'1 agosto 2002.                                                             
Il Progetto di Piano e' costituito da:                                          
- una relazione generale in cui sono descritti gli obiettivi del PAI,           
la struttura del Piano ed i relativi elaborati tecnici, le                      
metodologie ed i criteri relativi all'assetto geomorfologico e                  
idraulico del bacino, il quadro della pianificazione territoriale               
esistente, il quadro degli interventi e del fabbisogno finanziario;             
- un apparato normativo che regolamenta l'utilizzo del territorio               
sulle aree individuate cartograficamente e fornisce indirizzi alla              
pianificazione urbanistica e territoriale;                                      
- relazioni tecniche, in allegato alle norme, che illustrano nel                
dettaglio le metodologie utilizzate per l'analisi del rischio da                
frana e del rischio idraulico al fine di individuare aree da                    
sottoporre a perimetrazione;                                                    
- linee-guida, in allegato alle norme, che dettano criteri per la               
realizzazione di interventi in aree a rischio di frana e per il                 
mantenimento dell'officiosita' idraulica;                                       
- elaborati cartografici che individuano, a diversi livelli di                  
definizione, i fenomeni franosi e le aree soggette a rischio di                 
frana, le fasce fluviali e le aree soggette a rischio idraulico,                
nonche' elaborati funzionali al riordino del vincolo idrogeologico;             
- il quadro generale degli interventi.                                          
La finalita' generale del Progetto di Piano, indicata al comma 1                
dell'art. 1 delle norme, e' quella di perseguire "la migliore                   
compatibilita' tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del                 
territorio e la natura dinamica ed idrogeomorfologica del bacino, nel           
rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni,           
degli insediamenti e delle infrastrutture".                                     
La struttura del PAI si articola in azioni di "Assetto                          
geomorfologico", relative alle fenomenologie che si sviluppano nel              
territorio collinare e montano, e in azioni di "Assetto idraulico",             
relative ai processi dei corsi d'acqua in aree di asta intravalliva,            
nelle piane alluvionali e deltizia.                                             
Per quanto concerne l'assetto geomorfologico, il PAI persegue, nello            
specifico, il contenimento dell'attivita' erosiva dei corsi d'acqua,            
la stabilita' dei versanti e la compatibilita' degli insediamenti e             
delle infrastrutture con i dissesti attraverso azioni di prevenzione            
rispetto a nuove situazioni di rischio ed azioni volte a raggiungere            
un adeguato livello di sicurezza nelle situazioni gia' conclamate.              
Per quanto riguarda l'assetto idraulico, il PAI persegue la                     
protezione ed il recupero della naturale dinamica fluviale, la tutela           
della popolazione e la difesa dei centri abitati, delle                         
infrastrutture e dei beni di particolare pregio, la prevenzione dal             
rischio idraulico.                                                              
Al fine di conseguire tali obiettivi, il Progetto di Piano prevede:             
- azioni non strutturali rappresentate da disposizioni normative                
finalizzate alla corretta gestione del territorio in chiave di difesa           
idrogeologica ed ambientale, alla prevenzione dell'esposizione alla             
pericolosita' idrogeologica e all'applicazione di prescrizioni                  
dirette in situazioni di rischio conclamato;                                    
- azioni di assetto idrogeologico di vasta area agenti sui singoli              
sottobacini;                                                                    
- azioni strutturali a carattere puntuale mirate a raggiungere un               
adeguato livello di sicurezza per le popolazioni e le infrastrutture            
esposte al rischio di inondazione e di frana.                                   
Il corpo normativo e' strutturato in 41 articoli riconducibili ai               
seguenti quattro titoli:                                                        
Titolo I - Principi generali (artt. 1-4)                                        
Titolo II - Assetto geomorfologico (artt. 5-19)                                 
Titolo III - Assetto idraulico (artt. 20-37)                                    
Titolo IV - Norme di carattere generale (artt. 38-41).                          
Una volta approvato il Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della              
Legge 183/89, avranno carattere immediatamente vincolante alcune                
principali prescrizioni, tra le quali quelle relative agli artt. 11,            
12, 25, 26, 28 e 29, che dettano specifiche disposizioni per le                 
situazioni a rischio da frana e idraulico evidenziate nei relativi              
elaborati cartografici.                                                         
Si sottolinea, invece, che con l'adozione del Progetto di Piano non             
sono state introdotte misure di salvaguardia (ex comma 6 bis, art.              
17, Legge 183/89).                                                              
Il Progetto di Piano definisce inoltre, sulla base del quadro                   
conoscitivo e delle analisi di rischio da frana e idraulico                     
effettuate, le priorita' di intervento e il relativo fabbisogno                 
finanziario. Tale fabbisogno e' stato stimato sulla base degli                  
interventi di assetto considerati necessari ai fini del                         
raggiungimento degli obiettivi del Piano e che si differenziano in              
interventi a carattere estensivo o diffuso ed interventi a carattere            
puntuale, relativi alle singole situazioni di rischio.                          
Le metodologie di analisi utilizzate per la redazione del Progetto di           
Piano si basano sulla scomposizione del bacino in 181 sottobacini,              
considerati come unita' territoriali di riferimento (UTR) ed                    
organizzati in un modello gerarchico. Cartograficamente tali                    
sottobacini sono individuati nei seguenti elaborati:                            
- carta dei sottobacini del fiume Tevere (scala 1:250.000);                     
- schema gerarchico dei sottobacini del fiume Tevere.                           
Assetto idraulico                                                               
Per quanto riguarda il reticolo principale, l'individuazione delle              
aree di pericolosita' idraulica e delle zone di rischio deriva                  
dall'applicazione di una procedura che utilizza tecnologie innovative           
per il rilievo della morfologia delle aree fluviali. In particolare,            
l'intero corso del Tevere e dei suoi affluenti principali e' stato              
oggetto di livellazioni di alta precisione delle sezioni d'alveo,               
spaziate mediamente da 200 a 400 metri, per un totale di 1800 sezioni           
su una lunghezza di reticolo di circa 700 km. Tutta l'area                      
prospiciente il reticolo principale per circa 1450 Kmq. e' stata                
inoltre rilevata con un laser altimetrico aviotrasportato che ha                
prodotto un DEM di elevata precisione. L'integrazione del DEM e delle           
livellazioni ha permesso una ricostruzione estremamente precisa della           
morfologia dell'ambiente fluviale e della batimetria. L'intera area             
indagata e' stata poi integrata da un'immagine multispettrale,                  
elaborata nella banda del visibile, utilizzata per la costruzione di            
una carta aggiornata di uso del suolo. Su tale base sono stati                  
riportati i Piani regolatori comunali con le relative destinazioni e            
previsioni urbanistiche.                                                        
Per l'individuazione della pericolosita' idraulica, sono stati                  
utilizzati due codici di calcolo per la simulazione della                       
propagazione delle piene secondo lo schema di moto stazionario                  
(codici HEC-RAS e FRESCURE) al fine di individuare i limiti delle               
aree allagabili con tempi di ritorno 50, 200, 500 anni. La procedura            
ha inoltre permesso di determinare le aree di allagamento diretto,              
quelle per allagamento indiretto, nonche' le aree di allagamento per            
crollo arginale dovute al sormonto e tracimazione degli argini. Le              
aree allagabili sono state infine depurate delle aree marginali ove             
il tirante idrico e il carico dinamico sono tali da non rappresentare           
pericolo per la vita umana. Sulla base dell'uso del suolo e delle               
previsioni urbanistiche e' stata infine valutata la vulnerabilita'              
degli elementi esposti ai fini dell'individuazione delle zone di                
rischio.                                                                        
Per quanto riguarda il reticolo secondario e minore, l'incertezza dei           
dati idrologici e dei rilievi topografici non ha consentito in questa           
fase l'applicazione delle metodologie descritte per il reticolo                 
principale. In questo caso, le aree di rischio idraulico sono state             
in gran parte delimitate sulla base di studi specifici in possesso              
all'Autorita' di Bacino, di rilievi in campagna, di procedure                   
speditive, come previsto dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM del 29           
settembre 1998, nonche' sulla base di segnalazioni regionali e di               
Enti locali. Sono in tal modo state individuate oltre 700 aree di               
rischio idraulico.                                                              
Gli elaborati prodotti nell'ambito dell'assetto idraulico, sono i               
seguenti:                                                                       
- carta della zonazione del reticolo idrografico (scala 1:250.000);             
- fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale (scala               
1:10.000);                                                                      
- atlante delle situazioni di rischio idraulico (reticolo secondario            
e minore) (scala 1:10.000).                                                     
Assetto geomorfologico                                                          
La metodologia utilizzata per l'analisi delle aree di versante in               
condizione di dissesto ha prodotto un quadro conoscitivo che ha                 
portato alla realizzazione dei seguenti elaborati:                              
- atlante dei sottobacini collinari e montani;                                  
- Carta inventario dei fenomeni franosi (scala 1:10.000);                       
- atlante delle situazioni di rischio da frana (scala 1:10.000);                
- carta indice di franosita' totale (scala 1:250.000);                          
- carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli (scala           
1:10.000).                                                                      
La carta inventario dei fenomeni franosi, in scala 1:10.000, e' il              
documento di base per l'analisi della pericolosita' e del rischio da            
frana. In essa sono state perimetrate le frane, distinte per                    
tipologia e stato di attivita', sulla base dell'interpretazione di              
foto aeree o utilizzando documentazione varia come segnalazioni,                
cataloghi, etc.                                                                 
Sulla base dell'inventario dei fenomeni franosi si e' proceduto alla            
individuazione delle aree a maggior rischio in corrispondenza dei               
centri abitati; sono state perimetrate 328 aree (sono in corso le               
indagini su altre 120 aree), riportate nell'atlante delle situazioni            
di rischio da frana (scala 1:10.000). Su una parte di queste aree e'            
stata sperimentata la metodologia proposta dal CNR-IRPI e recepita              
nell'allegato alle norme del PAI "Procedura di individuazione,                  
delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana".              
Infine la carta della funzione di difesa idrogeologica dei                      
soprassuoli (scala 1:10.000) rappresenta il prodotto dell'analisi               
dello stato di efficienza dei versanti che e' consistita nella                  
valutazione, per ogni sottobacino, della propensione della                      
vegetazione esistente a contrastare il dissesto idrogeologico.                  
Vincolo idrogeologico                                                           
Il Progetto di Piano prevede, all'art. 10 delle norme, il riordino              
del vincolo idrogeologico in capo alle Regioni e alle Province                  
tramite il recepimento della carta della funzione di difesa                     
idrogeologica dei soprassuoli (scala 1:10.000) e della carta indice             
di franosita' totale (scala 1:250.000).                                         
Procedure relative al parere regionale sul Progetto di Piano                    
L'esame del Progetto di Piano avviene sulla base dell'iter disposto             
dall'art. 18 della Legge 183/89, cosi' come integrato e modificato              
dall'art. 1 bis della Legge 365/00.                                             
Dell'adozione del Progetto di Piano e' stata data notizia nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 153 del                    
30/10/2002.                                                                     
Il Progetto di Piano, depositato presso il Servizio regionale                   
Pianificazione di bacino e della costa e presso la Provincia di                 
Forli', territorialmente interessata, e' stato quindi reso                      
disponibile alla consultazione e ad eventuali osservazioni.                     
Ai suddetti Enti depositari del Progetto di Piano non sono pervenute            
richieste di consultazione e alla Regione Emilia-Romagna non e'                 
pervenuta alcuna osservazione.                                                  
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 bis della Legge 365/00, la Regione             
Emilia-Romagna ha indetto l'odierna Conferenza programmatica per                
esprimere un parere sul Progetto di Piano, che si inserisce                     
all'interno del processo di formazione del parere regionale.                    
Pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi                    
regionali competenti in materia, e' stato predisposto il presente               
parere che sara' eventualmente modificato alla luce di quanto emerso            
in sede di Conferenza.                                                          
La Giunta regionale si esprimera', attraverso una specifica                     
deliberazione, sul Progetto di Piano proponendone opportune                     
modifiche, tenendo conto altresi' del parere espresso dalla presente            
Conferenza programmatica.                                                       
Valutazioni di carattere generale                                               
Il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed                
articolato, composto da diverse parti distinte - l'analisi                      
dell'assetto geomorfologico, della rete idrografica, le norme d'uso             
del territorio, gli indirizzi alla pianificazione urbanistica -                 
ognuna delle quali presenta caratteristiche peculiari per livello di            
approfondimento.                                                                
Tale Progetto definisce criteri e metodi di lavoro omogenei a scala             
di bacino per il raggiungimento di un maggiore grado di sicurezza del           
territorio e per meglio coordinare il processo di riqualificazione              
dello stesso. Pone inoltre le basi per una gestione organica e                  
sistemica del territorio, che coinvolge una molteplicita' di enti,              
tale da garantire che i singoli interventi a carattere locale non               
abbiano effetti negativi sulla restante parte del bacino.                       
Le metodologie utilizzate per l'analisi delle problematiche                     
geomorfologiche ed idrauliche sono in linea di massima condivisibili            
anche se, in relazione alla porzione di territorio di competenza                
regionale, si evidenziano difformita' con i risultati di studi di               
dettaglio effettuati dagli uffici regionali competenti in materia di            
difesa del suolo.                                                               
La Regione Emilia-Romagna e' infatti interessata dal Progetto di                
Piano per una porzione molto limitata relativa al tratto iniziale del           
fiume Tevere, le cui sorgenti ricadono nel territorio comunale di               
Verghereto. L'analisi del rischio da frana ed idraulico condotta in             
tale territorio ha portato all'individuazione e perimetrazione di               
aree a rischio che, come meglio specificato nel paragrafo successivo,           
non corrispondono appieno a quanto evidenziato negli strumenti                  
regionali di pianificazione.Per quanto riguarda l'apparato normativo,           
la classificazione e la modulazione del sistema di prescrizioni e               
vincoli previsti sembra soddisfare ampiamente la necessita' di                  
gestione territoriale connessa alle problematiche idrogeologiche del            
bacino in rapporto agli effetti sul sistema della pianificazione                
urbanistica e territoriale da esercitarsi da parte degli Enti                   
locali.                                                                         
In ogni caso, dal confronto effettuato con i Piani di Bacino per                
l'assetto idrogeologico adottati e/o approvati dalle restanti                   
Autorita' di bacino operanti sul territorio regionale, si rileva che            
le prescrizioni relative alle aree a rischio per la tutela della                
pubblica incolumita' e la salvaguardia dei beni esposti, contenute              
nelle Norme del presente Progetto, risultano in linea di massima meno           
cautelative delle equivalenti norme vigenti sulla restante parte di             
territorio regionale.                                                           
Pur avendo presente le differenze metodologiche esistenti tra i                 
diversi piani relative all'individuazione delle aree a rischio, si              
osserva che sulle aree classificate a rischio da frana R3 e'                    
applicata in prevalenza una norma piu' permissiva rispetto a quella             
indicata nell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui alla Legge               
267/98. Sono, ad esempio, consentiti modesti aumenti di superficie e            
volume e cambiamento di destinazione d'uso per miglioramenti                    
funzionali, abitativi e produttivi. Si suggerisce a questo proposito            
di specificare con maggiore chiarezza la norma in oggetto attenendosi           
a quanto disposto nel succitato Atto di indirizzo, che limita la                
possibilita' di ampliamento alle sole esigenze connesse ad                      
adeguamenti normativi.                                                          
Analogamente, per le aree a rischio idraulico, la normativa applicata           
risulta abbastanza permissiva se si considera che in fascia A e'                
consentita, ad esempio, la realizzazione di manufatti di modeste                
dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature ed              
attivita' esistenti. Cio' risulta in contrasto con il significato               
della fascia A che, come definito nel Progetto di Piano, rappresenta            
la fascia di massima pericolosita' idraulica, in quanto destinata a             
garantire il libero deflusso della piena di riferimento con tempo di            
ritorno 50 anni, e di massima importanza ambientale, e per la                   
presenza di habitat faunistici e vegetazionali tipici dell'ecosistema           
fluviale.                                                                       
Per quanto riguarda la mancata introduzione di norme di salvaguardia            
si ritiene opportuno che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di            
Bacino provveda in merito, ancorche' tardivamente, onde evitare,                
nella fase transitoria all'approvazione del Piano, che vengano                  
realizzati interventi di trasformazione del territorio in contrasto             
con gli indirizzi del Piano.                                                    
In riferimento all'art. 4 delle norme, si ritiene necessaria la                 
cassazione del comma 2, che riprende il contenuto del comma 5                   
dell'art. 1 bis della Legge 365/00. Tale comma, alla luce di uno                
specifico ricorso presentato dalle Regioni, e' stato annullato dalla            
Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2002, n. 524) che lo ha               
dichiarato "in netto contrasto con le competenze regionali in materia           
di pianificazione urbanistica".                                                 
Per quanto riguarda il comma 8 dell'art. 4, si ritiene opportuno                
esplicitare che in ogni caso devono essere fatte salve le                       
disposizioni piu' restrittive contenute nella legislazione vigente,             
comprese quelle presenti negli strumenti di pianificazione                      
territoriale di livello regionale, provinciale e comunale o in altri            
piani di tutela del territorio, quali ad esempio i Piani paesistici.            
Si ritiene opportuno integrare il comma 1 dell'art. 9 prevedendo la             
possibilita', in sede di verifica della compatibilita' delle                    
previsioni urbanistiche vigenti, di aggiornare la delimitazione delle           
aree in dissesto sulla base di studi geomorfologici di maggior                  
dettaglio. Le eventuali modifiche conseguenti a tali studi sono                 
trasmesse all'Autorita' di Bacino dalla Regione, previa validazione.            
Si rileva, altresi', che le norme non dettano disposizioni per le               
aree a rischio R1 e R2, eventualmente risultanti dagli                          
approfondimenti demandati ai Comuni all'art. 9 in sede di verifica di           
compatibilita' della pianificazione urbanistica vigente con le                  
condizioni di dissesto. Si suggerisce di integrare le norme                     
introducendo uno specifico articolo che regolamenti la gestione del             
territorio nelle aree a rischio R1 e R2.                                        
In riferimento al riordino del vincolo idrogeologico, previsto                  
dall'art. 10 delle norme, si ritiene che la carta indice di                     
franosita' totale (scala 1:250.000) sia ad una scala di non                     
sufficiente dettaglio per poter essere utilizzata quale elaborato di            
riferimento. Si fa inoltre presente che la Regione Emilia-Romagna ha            
previsto un'altra impostazione in merito, assumendosi il compito di             
dettare criteri omogenei per tutto il territorio regionale e                    
demandando alle autorita' di bacino il riordino delle zonizzazioni              
delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico; pur tuttavia non vi e'           
alcun ostacolo da parte della Regione e della Provincia a effettuare            
tale riordino per il territorio di competenza.                                  
Valutazioni di carattere specifico                                              
Per quanto riguarda nello specifico il territorio regionale, il                 
Progetto individua un'area a rischio da frana R3 nella loc. Balze di            
Verghereto (cod. EM001), gia' oggetto di specifica perimetrazione               
approvata ai sensi dell'art. 29 del Piano territoriale paesistico               
regionale (PTPR) della Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta            
regionale 1015/99 "Legge 9 luglio 1908 e art. 29 del PTPR -                     
Perimetrazione e zonizzazione delle aree in dissesto dell'abitato di            
Balze in Comune di Verghereto".                                                 
Si osserva che le due perimetrazioni risultano difformi sia per                 
quanto riguarda la perimetrazione e la zonizzazione sia per quanto              
riguarda la normativa ad esse applicata.                                        
In linea di massima, l'art. 12 delle norme del Progetto di PAI                  
risulta meno restrittivo delle norme applicate alla perimetrazione di           
cui all'art. 29 del PTPR.                                                       
Nello specifico:                                                                
- comma 1 - punto b): nelle norme relative alla perimetrazione ai               
sensi dell'art. 29 del PTPR i "modesti" aumenti di superficie e                 
volume sono quantificati al 20%, mentre il "cambiamento di                      
destinazione d'uso" non e' contemplato;                                         
- comma 1 - punto c): "l'installazione di manufatti leggeri                     
prefabbricati di modeste dimensioni" non e' prevista dalla norma                
relativa alle zone A e B della perimetrazione ai sensi dell'art. 29             
del PTPR.                                                                       
Al fine di evitare il sussistere di perimetrazioni e norme differenti           
relative alla stessa area, si chiede che nel Piano sia fatta salva la           
vigente perimetrazione e relative norme, ex art. 29 del PTPR, che               
rappresenta il risultato di studi ed indagini dettagliate condotte              
dal Servizio Tecnico dei Bacini Fiumi Romagnoli ed e', inoltre, gia'            
recepita dallo strumento urbanistico comunale e dal Piano                       
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di             
Forli'-Cesena.                                                                  
Nel territorio comunale di Verghereto, in loc. Ocri, e' inoltre                 
individuata un'area a rischio idraulico R4, gia' oggetto di specifica           
perimetrazione approvata ai sensi della Legge 267/98. Il rischio                
idraulico, in quest'area, e' connesso alla presenza di un edificio              
costruito proprio sull'alveo con tombinatura di circa 13 m. di                  
lunghezza e di sezione 3,40 x 1,70 m. Tale edificio risulta                     
regolarmente autorizzato dal punto di vista idraulico e concessionato           
dal 1984 per il demanio idrico. Benche' in passato la Regione abbia             
espresso perplessita' sul rischio idraulico a cui e' sottoposta                 
l'area, tenuto conto delle caratteristiche di uso pubblico, di                  
collocazione e costruttive (appoggio diretto dell'edificio alla quota           
e sulle sponde del corso d'acqua) e dell'importanza ambientale del              
luogo, prossimo alle sorgenti del fiume Tevere, si condivide la                 
scelta di perimetrazione fatta dall'Autorita' di Bacino.                        
Con riferimento alla cartografia geomorfologica prodotta in sede di             
redazione del presente Progetto, si fa presente che la Regione                  
Emilia-Romagna e' dotata di elaborati di cartografia geologica (carta           
geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000 della regione              
Emilia-Romagna) e del dissesto (carta dell'Inventario del dissesto              
della regione Emilia-Romagna in scala 1:25.000) derivanti da rilievi            
di terreno e soggetti a periodici aggiornamenti e revisioni.                    
Per tale motivo, si ritiene che, in caso di difformita' tra gli                 
elaborati cartografici della Regione Emilia-Romagna e quelli                    
dell'Autorita' di Bacino, sia opportuno riferirsi alla cartografia              
regionale, considerato anche quanto disposto dall'art. 9 delle                  
norme.                                                                          
Si precisa inoltre che la carta dell'inventario del dissesto della              
regione Emilia-Romagna e' stata recepita dal PTCP della Provincia di            
Forli'-Cesena nella Tavola 4 - carta del dissesto e della                       
vulnerabilita' territoriale sulla quale sono vigenti gli art. 26 e 27           
delle norme del PTCP.                                                           
ALLEGATO A1                                                                     
Conferenza programmatica - Provincia di Forli'-Cesena                           
Verbale della Conferenza del 19 giugno 2003 - ore 10,30, svoltasi               
presso la sala del Consiglio Provincia di Forli'-Cesena - Piazza                
Morgagni n. 9, Forli' sono presenti:                                            
- Remo Pelillo                                                                  
Dirigente Ufficio Studi e Documentazione per le aree a rischio                  
idraulico e la qualita' delle acque - Autorita' di Bacino del Fiume             
Tevere                                                                          
- Franco Castellano                                                             
Autorita' di Bacino del Fiume Tevere                                            
- Gianni Colatosti                                                              
Autorita' di Bacino del Fiume Tevere                                            
- Vinicio Ruggeri                                                               
Responsabile Servizio Pianificazione di bacino e della costa -                  
regione Emilia-Romagna                                                          
- Giorgio A. Gullotta                                                           
Responsabile Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli - Regione                    
Emilia-Romagna                                                                  
- Franco Ghiselli                                                               
Servizio Pianificazione di bacino e della costa - Regione                       
Emilia-Romagna                                                                  
- Roberto Cimatti                                                               
Responsabile Ufficio Pianificazione difesa del suolo - Provincia di             
Forli'-Cesena                                                                   
- Fedele Camillini                                                              
Sindaco del Comune di Verghereto                                                
- Christian Gabiccini                                                           
Assessore Servizi sociali, Cultura e Pari Opportunita' del Comune di            
Verghereto                                                                      
- Pierangela Zizzi                                                              
Comune di Verghereto                                                            
La riunione e' presieduta dall'ing. Ruggeri, Responsabile del                   
Servizio Pianificazione di bacino e della costa della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
L'ing. Ruggeri apre i lavori, spiegando ai presenti che la Conferenza           
e' stata convocata come adempimento formale a quanto richiesto dalla            
Legge 11 dicembre 2000, n. 365, che ha introdotto modifiche all'iter            
procedurale di approvazione dei Piani di bacino. In base a quanto               
previsto dalla suddetta legge, la Regione convoca una Conferenza                
programmatica, che si articola per sezioni provinciali, a cui                   
partecipano la Provincia ed i Comuni interessati e che esprime parere           
sul Progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI)                   
adottato dall'Autorita' di Bacino (AdB).                                        
La Conferenza programmatica non e' stata strutturata ne' dalla Legge            
365/00 ne' da atti successivi, per cui le sue modalita' di                      
funzionamento sono state definite dalla Regione.                                
Nella seduta e' illustrato un parere elaborato in sede istruttoria              
dagli uffici regionali, inviato preventivamente e distribuito ai                
presenti. Tale parere, immodificato nella sua stesura, sara' in ogni            
caso integrato con il verbale della seduta della Conferenza,                    
contenente le posizioni dei partecipanti, che ovviamente potranno               
essere anche discordanti. Il parere, cosi' integrato, sara'                     
utilizzato per la formazione del parere regionale sul Progetto di PAI           
ed allegato alla deliberazione di Giunta regionale che si esprimera'            
su tale Progetto di Piano e sulle osservazioni presentate.                      
L'ing. Ruggeri lascia la parola all'ing. Pelillo per illustrare                 
sinteticamente i contenuti del Progetto di PAI nelle sue linee                  
generali ed obiettivi.                                                          
L'ing. Pelillo descrive il percorso che ha portato alla formazione              
del PAI in esame. In questo percorso, avviato nel 1998 e conclusosi             
nell'agosto del 2002, la Regione Emilia-Romagna non e' stata                    
rappresentata ne' in sede di Comitato tecnico ne' di Comitato                   
istituzionale. Per questo motivo le risultanze del PAI, compresi gli            
elaborati cartografici, possono non essere del tutto chiare alla                
Regione.                                                                        
Nel PAI e' fondamentale l'apparato normativo la cui parte centrale              
non e' rappresentata dalle prescrizioni di carattere urbanistico, ma            
e' costituita dagli articoli 9 e 24 che si riferiscono alla                     
compatibilita' della pianificazione urbanistica e territoriale con le           
aree interessate da dissesto dei versanti (art. 9) e da pericolosita'           
idraulica (art. 24). I due aspetti, che in realta' non sono                     
propriamente separabili nella parte alta del bacino, sono stati                 
comunque distinti per mantenere l'impostazione del DPCM 1998, "Atto             
di indirizzo e coordinamento...", al fine di non creare                         
disorientamento nelle autorita' locali deputate alla gestione del               
territorio.                                                                     
Questo vale soprattutto per la parte alta dei bacini in cui il                  
reticolo idrografico, definito gerarchicamente "minore", e' connesso            
ai fenomeni geomorfologici.                                                     
Altro punto di partenza basilare del PAI e' la Legge 225/92 di                  
istituzione del servizio di Protezione civile, legge che si e'                  
inserita tra la Legge 183/89 e la Legge 267/98. Detta legge affida a            
Regioni, Province e Comuni il compito di individuare e studiare le              
aree a rischio. Successivamente, con il DL 180/98, e' stato disposto            
l'obbligo di redigere i piani di assetto contenenti in particolare              
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio,                      
attribuendo alle AdB la funzione strumentale di individuare il                  
miglior assetto idrogeologico. La Legge 225/92 individua le Regioni             
come soggetto principale nella definizione di strategie di                      
mitigazione del rischio.                                                        
Gli allegati tecnici che fanno parte delle norme sono le linee-guida            
con cui l'AdB ha voluto fornire a tutti gli enti una base comune                
metodologica per l'individuazione, la perimetrazione e zonizzazione             
delle aree a rischio idraulico o geomorfologico e quindi dare uno               
standard di approccio alla valutazione di rischio che sia comune a              
tutti gli Enti che operano all'interno dello stesso bacino.                     
Sono state individuate nel PAI solo le aree a rischio R4 e R3 in                
accordo con l'Atto di indirizzo e coordinamento, di cui al DPCM 1998,           
mentre non sono state individuate le aree a rischio R2 e R1 perche'             
afferiscono alla normativa urbanistica e pertanto si ritiene che la             
loro gestione rientri tra le competenze attribuite alle Regioni con             
DPR 616/77.                                                                     
Per quanto riguarda gli elaborati cartografici del PAI, il dettaglio            
di rappresentazione e' arrivato fino alla scala 1:10.000, piuttosto             
anomala per l'AdB che dovrebbe utilizzare una scala piu' piccola, ma            
funzionale all'aggancio con gli strumenti di pianificazione locale.             
L'ing. Ruggeri illustra il parere sul Progetto di PAI proposto alla             
Conferenza (Allegato A).                                                        
L'ing. Pelillo riprende la parola per rispondere alle osservazioni              
contenute nel parere sopra illustrato.                                          
Spiega che la costruzione del Progetto di PAI si e' articolata                  
attraverso tre fasi principali:                                                 
1) fase di informazione generale nel 1999, attraverso riunioni                  
pubbliche ristrette alle Amministrazioni locali nelle quali il                  
Comitato tecnico ha illustrato il quadro di riferimento e sono state            
impostate alcune procedure di valutazione tecnica che hanno fornito i           
primi risultati;                                                                
2) fase di riferimento all'Atto di indirizzo e coordinamento, di cui            
al DPCM 1998, nel 2000;                                                         
3) fase, compresa tra l'aprile 2001 e l'agosto 2002, in cui si e'               
verificato l'impatto del PAI sulla realta' territoriale tramite una             
serie di pre-conferenze con la Regione Umbria e con Province e Comuni           
della stessa, che e' servita come riferimento anche per le Regioni              
Toscana e Lazio.                                                                
Quest'ultima fase ha permesso di testare il PAI per la terza volta e,           
come gia' riscontrato nel Piano straordinario (PST), e' risultato che           
il grado di compromissione territoriale, dal punto di vista                     
idro-geomorfologico dell'intero bacino, sia relativamente basso                 
rispetto ai parametri definiti dalla Legge 267/98. Questo e' il                 
motivo per cui non sono state imposte misure di salvaguardia e sono             
state ritenute sufficienti, per la porzione di bacino a monte di                
Corbara, le misure prescrittive definite dal Piano straordinario. Per           
la parte di bacino a valle di Corbara e' invece vigente lo stralcio             
funzionale PS1 relativo alle opere di difesa idraulica della citta'             
di Roma.                                                                        
Rispetto all'osservazione che le prescrizioni relative alle aree di             
rischio R3 e alla fascia A siano meno restrittive di quanto previsto            
dal DPCM 1998, l'ing. Pelillo sottolinea che l'AdB ha dato priorita'            
alle informazioni provenienti dalle Regioni per la loro maggiore                
conoscenza del territorio. Le Regioni del bacino del Tevere ritengono           
che, nel proprio ambito, il grado di rischio delle aree R3 e R4 sia             
minore rispetto a quello attribuito alle stesse aree dal DPCM 1998,             
pertanto hanno ritenuto di adeguare al proprio specifico contesto le            
prescrizioni derivanti dal suddetto DPCM, sulla base del primato                
regionale in materia urbanistica.                                               
In riferimento al riordino del vincolo idrogeologico, esso rientra              
tra gli oggetti dell'art. 3 della Legge 183/89; il comma 4 dell'art.            
1 della stessa legge individua i soggetti competenti tra cui non                
rientra l'AdB; infatti l'AdB non e' un organo elettivo e pertanto               
l'art. 3 sfugge alle sue competenze.                                            
La "Carta indice di franosita' totale", in scala 1:250.000, e' una              
carta di sintesi che deriva da carte in scala 1:10.000 e 1:25.000               
dalle quali Regioni e Province possono attingere informazioni.                  
In riferimento al comma 8 dell'art. 4, e' stata una necessita' piu'             
formale che reale aver scritto che se su una stessa zona vigono due             
norme vale la piu' restrittiva, in quanto e' un'affermazione ovvia in           
termini giuridici.                                                              
L'ing. Ruggeri, in riferimento a quest'ultimo argomento, afferma che,           
se su una stessa area vigono due norme diverse che provengono da                
differenti piani, l'interpretazione comune e' che valga la norma piu'           
restrittiva. Ma chi e' portatore di interesse privato su un'area puo'           
dar corso ad un contenzioso, se si trova limitato dalla norma piu'              
restrittiva ma non da quella meno restrittiva. In mancanza di una               
chiara precisazione al riguardo, non e' detto che il contenzioso si             
risolva a favore della norma piu' cautelativa. E' quindi opportuno              
affermare chiaramente la prevalenza della norma piu' restrittiva al             
fine di evitare l'innescarsi di un contenzioso.                                 
Prende la parola il Sindaco di Verghereto in relazione all'area a               
rischio idraulico R4 in localita' Ocri.                                         
In quest'area c'e' un'attivita' esistente da piu' di quarant'anni il            
cui proprietario e' disponibile a cedere il fabbricato dietro                   
rimborso. Il Comune non ha le risorse, per cui chiede all'AdB di                
farsene carico, se ritiene che il fabbricato sia da rimuovere.                  
L'ing. Pelillo prende di nuovo la parola per rispondere alle                    
osservazioni sulle due aree a rischio del comune di Verghereto.                 
Se non si utilizza una medesima metodologia le valutazioni di                   
pericolo fatte da tecnici di Enti diversi ottengono risultati non               
sovrapponibili.                                                                 
Dal momento che la Legge 225/92 attribuisce agli Enti territoriali e            
locali la valutazione di pericolo, sono stati raccolti tutti gli                
elementi da ciascun soggetto interessato ed e' stata concordata una             
metodologia condivisa. Questo determina che le valutazioni di                   
pericolo e le conseguenti valutazioni di rischio fatte da Regioni,              
Province e Comuni vengono rimesse in un circuito d'informazione che             
si chiude all'interno del PAI.                                                  
Per l'AdB il vero problema e' l'assetto non tanto la valutazione del            
rischio; un'AdB nazionale, in quanto insieme di piu' Regioni, pone              
attenzione all'assetto affinche' le singole Regioni possano                     
scientificamente e responsabilmente adattare il rischio.                        
Un'ulteriore operazione che dovrebbe essere fatta, una volta fissata            
la metodologia, e' quella di affidare ad ogni Ente il proprio ruolo             
ovvero un Ente fa le valutazioni di pericolo, un altro analizza il              
rischio e l'AdB definisce l'assetto generale del bacino. Questo                 
permetterebbe di affidare l'onere di valutazioni di pericolo in aree            
come quelle del Comune di Verghereto agli uffici regionali                      
competenti, che hanno una maggiore conoscenza del territorio,                   
piuttosto che all'AdB.                                                          
Nello specifico dell'area a rischio idraulico nel comune di                     
Verghereto, l'AdB ritiene che la presenza di un fabbricato a                    
cavaliere delle "Vene del Tevere" contrasti anche con il forte valore           
simbolico delle sorgenti; da qui il senso della lettera inviata alla            
Regione nel 1998 dal Segretario generale dell'AdB che evidenziava una           
situazione difficilmente sostenibile dal punto di vista tecnico. La             
soluzione per sistemare questa situazione trova i suoi presupposti              
nel PST che ha definito l'area a rischio idrogeologico molto elevato.           
Per risolvere tale situazione vi sono strumenti efficaci,                       
indipendentemente dal PAI, quali delocalizzazione e/o misure di                 
compensazione. E' necessario trovare le risorse che potrebbero essere           
reperite tra i fondi per la difesa del suolo.                                   
Prende la parola l'arch. Cimatti in rappresentanza della Provincia di           
Forli'-Cesena. Esprime la condivisione dell'istruttoria effettuata              
dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto il metodo e' quello seguito             
per i PAI delle altre AdB regionali, quindi gia' sperimentato e                 
condiviso.                                                                      
Pur precisando che le attivita' estrattive nel comune di Verghereto             
non interessano il territorio di competenza dell'AdB del fiume                  
Tevere, chiede un chiarimento sul comma 2 dell'art. 19, relativo alle           
attivita' estrattive sui versanti. Non e' chiaro se questo comma si             
riferisca solo ai versanti sui quali, ai sensi del comma 1, sono                
state individuate situazioni di dissesto o riguardi tutti i                     
versanti.                                                                       
L'ing. Pelillo chiarisce la ratio dell'art. 19 affermando che, nella            
redazione di un PAE, l'attivita' estrattiva sia indirizzata su                  
versanti dove c'e' una situazione di frana, cosi' che alla fine del             
ciclo produttivo il versante risultera' sistemato. Ovvero il comma 1            
e' rivolto alle Regioni perche' indirizzino le attivita' estrattive             
sui versanti in frana per non determinare instabilita' sui versanti             
stabili. Il comma 2 impone la valutazione della pericolosita' da                
frana a fine escavazione e il comma 3 subordina il rilascio delle               
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva alla riduzione           
delle condizioni di pericolo.                                                   
Analogamente la ratio che sta dietro all'art. 31, che permette                  
l'estrazione di materiale in fascia A, e' quella di creare                      
un'alternativa piu' compatibile, sotto il profilo idraulico,                    
dell'estrazione in alveo.                                                       
Prende di nuovo la parola l'arch. Cimatti riferendo alcuni contenuti            
del Piano infraregionale delle attivita' estrattive, recentemente               
adottato dalla Provincia di Forli'-Cesena:                                      
- in situazione di versante la cava tende a stabilizzare un movimento           
franoso presente, in analogia con la filosofia dell'art.19 del PAI;             
- sono state individuate alcune cave in prossimita' dei corsi d'acqua           
con la prescrizione che, a lavori ultimati, l'area dovra' essere                
destinata alla funzione di laminazione, di cassa di espansione e                
comunque dovra' avere una utilita' rispetto alla messa in sicurezza             
del corso d'acqua, considerando anche che la normativa regionale                
esclude le aree demaniali dalle zone vocate all'estrazione.                     
Rispetto al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)              
della Provincia di Forli'-Cesena precisa che il PTCP, in particolare            
gli artt. 26 e 27 delle norme, ha come riferimento la cartografia               
dell'"Inventario del dissesto" della regione Emilia-Romagna, che,               
come specificato nel Parere illustrato dall'ing. Ruggeri, e' piu'               
evoluta della cartografia del PAI. Auspica, in tal senso, che si                
utilizzino come riferimento le carte piu' aggiornate e condivise in             
origine da Regione, Provincia e AdB. Ritiene comunque che la carta              
del dissesto del PTCP non verra' modificata in alcun modo dal PAI,              
come pure la cogenza dell'art. 26 delle norme del PTCP, che individua           
le aree di dissesto e pone dei limiti su queste aree, in quanto il              
PAI si riferisce al bene esposto e non a tutti i dissesti presenti              
sul territorio. Conclude quindi che una prescrizione del PTCP in                
materia di dissesto non sia modificabile dal PAI e resti comunque               
cogente rispetto ad una frana non individuata dal PAI.                          
Questo e' valso anche per il PAI dell'AdB Regionali Romagnoli che               
aveva individuato un minor numero di frane rispetto al PTCP.                    
L'ing. Pelillo, in relazione a quanto esposto dall'arch. Cimatti,               
ritiene che l'osservazione sia pertinente, utile a chiarire i                   
rapporti tra i diversi Piani ed anzi serva a migliorare la scrittura            
della normativa al riguardo.                                                    
Prende di nuovo la parola l'ing. Ruggeri affermando che i piani di              
livello provinciale e comunale devono adeguarsi al PAI in quanto la             
Legge 183/89 fa una chiara affermazione in questo senso. Nella                  
regione Emilia-Romagna c'e' un sistema di pianificazione maturo ed              
evoluto, come dimostrato dal fatto che si e' giunti alla terza/quarta           
generazione di strumenti urbanistici, alla seconda generazione di               
piani provinciali e con un Piano paesistico tra i primi approvati in            
Italia. In un tale contesto la posizione assunta dalla Regione e' che           
tra il PAI e gli altri piani vi debba essere un rapporto di                     
interazione e non un rapporto gerarchico. Ne' si puo' sempre invocare           
la regola che in ogni situazione vale la norma piu' restrittiva. La             
Regione intende il PAI come un piano territoriale di settore ed e'              
pertanto compito del PAI fare valutazioni sulla natura del territorio           
e definirne i limiti alle trasformazioni urbanistiche; compete invece           
ad altri piani, a partire dal PTCP che e' un piano territoriale                 
generale, assumere criteri ed esiti del PAI ed integrarli con criteri           
e metodi provenienti da altri settori, come ad esempio il paesistico.           
E' questa quindi un'operazione difficile e un adeguamento tra PTCP e            
PAI, in genere, dovra' essere previsto, a meno che il PAI non                   
aggiunga alcunche' al sistema delle tutele del PTCP, caso                       
verificatosi ad esempio tra PAI dell'AdB del Fiume Po e PTCP di                 
alcune Province padane.                                                         
Il processo da mettere in atto e' la verifica tra PTCP e PAI da cui             
consegua un progresso del PTCP, che a sua volta puo' assumere                   
eventuali criteri e metodi piu' evoluti del PAI stesso e costruire              
quindi un sistema delle tutele ad esso conforme.                                
L'ing. Pelillo, in merito, sottolinea che, se la Provincia ha                   
utilizzato una metodologia tecnica piu' evoluta dell'AdB che ha                 
portato ad un risultato migliore, questo non puo' essere messo in               
discussione sulla base del passaggio della Legge 183/89 che dice che            
i piani di livello inferiore si devono comunque adeguare. All'entrata           
in vigore del PAI si presuppone che tutte le Regioni interessate                
abbiano trovato il giusto raccordo con il conseguente adeguamento del           
piano, come indicato dalla Legge 183/89 e dalla Legge 365/00. Secondo           
l'ing. Pelillo, nella Legge 183/89 e nella Legge 365/00 non e'                  
presente il concetto che il PAI e' un piano sovraordinato, ma                   
piuttosto che esso raccoglie piu' livelli di pianificazione e ne                
realizza la migliore sintesi in termini di assetto idrogeologico;               
successivamente si dovranno adeguare i piani che ne hanno                       
necessita'.                                                                     
L'ing. Ruggeri chiude la Conferenza, dando atto del sostanziale                 
giudizio positivo sul Progetto di Piano espresso dai presenti che               
approvano il parere presentato alla Conferenza con le dichiarazioni             
messe a verbale di integrazione e modifica dello stesso.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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