LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO V
Norme transitorie e finali,
disapplicazioni e abrogazioni
Art. 22
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere applicazione sul territorio della regione Emilia-Romagna la
disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della Legge 7 marzo
1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale):
a) articolo 1, comma 2;
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma
2;
d) articolo 7;
e) articolo 9, comma 1;
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate
dalla lettera c) del presente comma.
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'art.1, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
(concernente Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)
e' il seguente:
"Art. 1 - Servizio di polizia municipale
(omissis)
2. I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle
forme associative previste dalla legge dello Stato.".
2) Il testo dell'art. 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4),
della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (concernente Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente:
"Art. 4 - Regolamento comunale del servizio di polizia municipale
I Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di
polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni
intese a stabilire:
1) (omissis)
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i
compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e
purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di
appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio
dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia
stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi
particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio
per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
omissis".
3) Il testo dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (concernente
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il
seguente:
"Art. 6 - Legislazione regionale in materia di polizia municipale
1. La potesta' delle Regioni in materia di polizia municipale, salve
le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e
dei princi'pi stabiliti dalla presente legge.
2. Le Regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio
tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia
municipale;
3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee
iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale
dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere
tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze
di polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.".
4) Il testo dell'art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (concernente
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il
seguente:
"Art. 7 - Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo
stato giuridico del personale
1. I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato
da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia
municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con
apposito regolamento, in conformita' ai princi'pi contenuti nella
Legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri
di funzionalita' e di economicita', in rapporto al numero degli
abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e
alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche
della comunita' locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densita'
della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del
comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone
territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e
l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si
articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al princi'pio
del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le
dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in
modo da assicurare la funzionalita' e l'efficienza delle strutture
del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinera' l'adozione del
regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti
essenziali.".
5) Il testo dell'art. 9, comma 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
(concernente Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)
e' il seguente:
"Art. 9 - Comandante del Corpo di polizia municipale
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile
verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. (omissis)".
6) Il testo dell'art. 12, comma 1, della Legge 7 marzo 1986, n. 65
(concernente Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)
e' il seguente:
"Art. 12 - Applicazione ad altri Enti locali
1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia
locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a
questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11,
13 e 14 della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi
l'Ente locale e gli organi corrispondenti.
2. omissis".