REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

              CAPO IV                                                           
         Norme finanziarie                                                      
          Art. 20                                                               
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa             
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di           
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento                
anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali           
modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione             
di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, che                
verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto              
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.            
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione             
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).                         
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 (concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,             
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4) e' il seguente:                                                     
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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